Revoca in autotutela e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 739 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, adottata per sopravvenuto mutamento dell’interesse pubblico e non in esecuzione di una misura cautelare, non soddisfa di per sé il bene della vita perseguito dal ricorrente, ma priva di qualsiasi utilità l’azione impugnatoria e integra la sopravvenuta carenza di interesse di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessata materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone invece che l’operato successivo della pubblica amministrazione si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, con oggettivo venir meno della lite. Le due fattispecie, pur determinando entrambe l’improcedibilità del ricorso, divergono per la diversa soddisfazione dell’interesse leso.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il verbale conclusivo della conferenza di servizi con cui il Comune resistente aveva rigettato l’istanza ex art. 44 CCE, volta alla realizzazione di un’infrastruttura tecnologica per impianti di comunicazione elettronica sul territorio comunale. Nel ricorso chiedeva anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza e la declaratoria di inefficacia degli atti successivi ai sensi dell’art. 49 ter CCE e dell’art. 2, comma 8- bis, della legge n. 241/1990.
Il Comune si costituiva e sosteneva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Con ordinanza cautelare della Sezione veniva accolta l’istanza di sospensione e fissata la trattazione del merito. In vista dell’udienza il Comune rappresentava di aver revocato in autotutela il provvedimento impugnato, di aver avviato una trattativa per l’installazione dell’infrastruttura in un altro sito comunale e chiedeva la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. La ricorrente chiedeva invece la declaratoria di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla distinzione tra i due istituti. La cessata materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. La sopravvenuta carenza di interesse, invece, opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente ed è frutto di una valutazione soggettiva della parte, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità.
Nel caso concreto, l’esame dell’atto di revoca in autotutela evidenzia che esso non è intervenuto in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 41/2026, ma in considerazione del mutamento dell’interesse pubblico sotteso all’originaria determinazione, alla luce della trattativa intrapresa con la ricorrente. Le sorti dell’atto, dunque, non sono connesse al giudizio e ai suoi esiti.
Il Collegio osserva che la revoca non è valsa a determinare di per sé la soddisfazione del bene della vita perseguito, ossia l’installazione dell’infrastruttura nel sito originariamente individuato, che potrà aver luogo solo “per equivalente” una volta concluse le trattative per un sito diverso. La revoca ha soltanto privato di qualsiasi utilità l’azione impugnatoria già intrapresa.
L’adozione del provvedimento di revoca è quindi ricondotta nell’ambito dei fatti e atti idonei a rendere inutile la prosecuzione del processo e a concretizzare la sopravvenuta mancanza di interesse. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui tale esito si configura quando sopraggiunga una situazione di fatto o di diritto tale da rendere chiara e definitiva l’inutilità di un’eventuale sentenza di annullamento.
Sussistono giusti motivi, connessi alla peculiarità della fattispecie e all’esito della lite, per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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