La PA docente ottempera il giudicato entro 90 giorni, commissario ad acta in caso (TAR Lombardia n. 3952 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna il Ministero al pagamento delle somme costituisce titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, né contestato il credito nell’an e nel quantum, è inottemperante. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’adempimento entro un termine congruo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
Un docente agiva in giudizio dinanzi al giudice ordinario per ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nella sentenza, passata in giudicato e notificata all’amministrazione.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al dictum, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere e che fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia rileva che, rispetto al titolo esecutivo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti dimostra che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. La difesa erariale, costituitasi con atto di mera forma, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risultava contestato nell’an e nel quantum.
Il Tribunale dichiara quindi l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario è considerato compreso in quello istituzionale, trattandosi di funzioni connesse ai compiti propri del dipendente pubblico. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, tenuto conto della serialità e della non elevata complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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