Sei scatti stipendiali estesi al TFS dei congedati a domanda delle Forze (TAR Lazio n. 446 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito nella l. n. 472/1987, si applica anche al personale delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. La nozione di Forze di polizia va letta alla luce dell’art. 16 della l. n. 121/1981 e comprende la Polizia Penitenziaria. I sei scatti stipendiali entrano nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, non operando la preclusione derivante dall’abrogazione della novella di cui all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e non produce decadenza. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria con la qualifica di assistente capo coordinatore, è cessato dal servizio a domanda nel 2018, all’età di 57 anni e con 42 anni di anzianità contributiva. Ritenendo non conforme alla normativa di settore la liquidazione del trattamento di fine servizio, ha diffidato l’INPS e l’amministrazione di appartenenza a riliquidare la provvidenza includendo nella base retributiva il beneficio stipendiale di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’Istituto previdenziale ha respinto l’istanza, sostenendo che il diritto spetta ai soli iscritti collocati a riposo per età, invalidità o decesso. Il Ministero della Giustizia non ha risposto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del diritto alla riliquidazione e alla corresponsione degli importi differenziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’ambito soggettivo della norma invocata. L’art. 6-bis richiama espressamente le Forze di polizia e il personale con qualifiche equiparate; tra queste rientra la Polizia Penitenziaria per effetto del rinvio all’art. 16 della l. n. 121/1981. La ricostruzione della categoria non dipende dall’ordinamento, civile o militare, di appartenenza.

Il Tribunale richiama le pronunce del giudice amministrativo che hanno già esteso il beneficio dei sei scatti al calcolo del TFS per i congedati a domanda, segnatamente Cons. Stato, Sez. II, n. 2826/2023 e C.G.A.R.S. n. 209/2023, nonché la decisione del giudice di appello n. 10823 del 2023. Da quest’ultima si ricava che l’abrogazione della novella contenuta nell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 non fa rivivere la versione originaria della disposizione. Cade così il limite che escludeva dal beneficio la cessazione dal servizio a domanda.

Il Collegio respinge l’argomento dell’Ente previdenziale fondato sul nesso sinallagmatico tra contribuzione e prestazione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile e opera ai soli fini del calcolo della pensione, come conferma il rinvio all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. La norma non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Quanto alla decadenza eccepita dall’Istituto, il termine del 30 giugno non è qualificato come perentorio dalla legge e non è accompagnato da alcuna sanzione. Il ricorrente, avendo prestato servizio nella Polizia Penitenziaria e maturato 42 anni di anzianità e 57 anni di età, ha diritto al beneficio. Il ricorso è quindi accolto, con obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità già erogata. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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