Residenza servita: il bagno deve essere interno alla camera (TAR Umbria n. 219 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della camera “dotata di un bagno”, previsto dal comma 4, lettera a), n. 2, dell’art. 6 del reg. reg. 16/2012 per le camere singole e doppie delle residenze servite, impone che il servizio igienico sia collocato all’interno della camera. Non è sufficiente un bagno esterno, ancorché esclusivo e posto di fronte alla camera: l’esigenza di autonomia dell’anziano autosufficiente non sarebbe effettivamente garantita, dipendendo dalla correttezza dei comportamenti altrui. La previsione che la superficie minima della camera vada calcolata escludendo i servizi igienici conferma l’interpretazione. Ne consegue la legittimità del diniego parziale dei posti letto e l’irrilevanza, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, primo periodo, legge n. 241/1990, della mancata comunicazione procedimentale dei motivi della riduzione.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Comune l’autorizzazione all’esercizio di una residenza servita per anziani autosufficienti, per complessivi 19 posti letto più 2 di emergenza, oltre a un servizio semiresidenziale diurno. Nel progetto, una camera doppia e una singola erano munite di bagno ad uso esclusivo, collocato di fronte alle camere e non al loro interno.
Dopo il sopralluogo della Commissione tecnica comunale, il Comune ha autorizzato 16 posti più 2 di emergenza, riducendo di tre quelli richiesti. La società ha impugnato la determinazione nella parte relativa alla riduzione, imputandola all’interpretazione dell’art. 6 del reg. reg. 16/2012 secondo cui il bagno dovrebbe trovarsi dentro ogni camera. Il Comune si è costituito sostenendo la correttezza della propria lettura della norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’autorizzazione impugnata è frutto di un procedimento complesso, con sopralluogo, richiesta di integrazione documentale e presentazione di osservazioni e proposte rimodulate rispetto all’istanza originaria. La riduzione dei posti rispetto alla richiesta è effettiva: anche considerando l’ultima tavola prodotta, i posti per la residenza servita erano 18 più 2, superiori a quelli autorizzati.
Il punto di divergenza è però pienamente concorde tra le parti e riguarda i requisiti delle residenze servite. Diventa quindi centrale stabilire se il Comune, pretendendo che ogni camera abbia all’interno il proprio bagno, abbia applicato correttamente l’art. 6 del reg. reg. 16/2012.
La norma, per le camere singole e doppie, richiede che esse siano “dotate di un bagno”. Per il Collegio l’espressione, nell’accezione comune, significa presenza del bagno in camera. La previsione che la superficie minima della camera si calcoli escludendo i servizi igienici assume significato solo se il bagno è interno. La ratio delle previsioni, alla luce della finalità di sostenere una vita autonoma dell’anziano, è consentire all’ospite di fruire in autonomia dello spazio assegnato, compresi i servizi igienici.
Tale esigenza non si concilia con il concetto di bagno esterno propugnato dalla ricorrente: anche a distanza minima e con uso esclusivo garantito dalle regole interne, l’effettività dell’uso autonomo ed esclusivo dipenderebbe dalla correttezza dei comportamenti altrui. L’applicazione della disciplina da parte del Comune è dunque corretta e il difetto di motivazione resta assorbito.
Da quanto esposto discende, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 1, primo periodo, legge n. 241/1990, l’irrilevanza della lamentata mancanza di una formale comunicazione sulla riduzione dei posti letto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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