Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 745 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna del giudice ordinario, passata in giudicato, ha valore conformativo-ordinatorio immediato nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va accolta, nei limiti e nei termini indicati, anche prima dell’insediamento del commissario, poiché quest’ultimo non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento, tramite accredito sulla cosiddetta carta elettronica del docente, di un importo per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Notificata la sentenza in via esecutiva e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario di accoglimento esprime un valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato; è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale. Su queste basi il ricorso è accolto.

Di conseguenza, il Collegio ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, che si insedierà su istanza della ricorrente, assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di danaro, il Tribunale richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la accoglie nei limiti e nei termini indicati, determinando la misura negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure quello effettuato dal commissario. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021, osservando che l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *