Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Marche n. 729 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, sezione lavoro, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dall’istanza del creditore. L’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro. Con la prima, la n. 273/2025 pubblicata il 19 aprile 2025, è stato riconosciuto il diritto a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento delle relative somme. Con la seconda, la n. 644/2025 pubblicata il 30 ottobre 2025, è stato riconosciuto il diritto a ottenere la somma lorda di € 4.769,72 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori.

Le sentenze sono state notificate e su di esse si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria. L’Amministrazione non ha eseguito i titoli e il creditore propone ricorso davanti al TAR Marche. L’Ufficio Scolastico Regionale si costituisce solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché tra la notifica delle sentenze e la sua proposizione è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, che condiziona l’esperibilità dell’azione esecutiva contro l’Amministrazione.

Nel merito il ricorso è fondato. I titoli indicati in epigrafe non risultano eseguiti. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di legge e l’assenza di contestazione sostanziale confermano l’inottemperanza.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alle sentenze, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi 120 giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese, poiché l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, liquidato in € 800,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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