Inerzia nella riclassificazione urbanistica e incombenti istruttori sul procedimento (TAR Molise n. 272 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione, successiva alla delibera comunale di variante urbanistica, non può essere valutata senza aver prima accertato lo stato completo del procedimento, inclusa la fase di competenza regionale. Grava sul giudice amministrativo il potere di disporre incombenti istruttori per verificare se la deliberazione sia stata trasmessa all’ente regionale e se siano stati richiesti i pareri previsti dall’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001, nonché per chiarire gli adempimenti ancora necessari alla conclusione del procedimento di riclassificazione di un’area già gravata da vincolo espropriativo decaduto. L’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’inadempimento, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm., presuppone un’istruttoria completa che coinvolga, ciascuno per quanto di competenza, sia l’ente comunale sia l’ente regionale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni nel Comune di Bojano, ha agito contro l’inerzia del Comune e della Regione Molise, che non avrebbero concluso il procedimento di riclassificazione urbanistica delle aree, dopo la decadenza del vincolo espropriativo. Il procedimento si era arrestato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24.11.2025, con cui le aree erano state riclassificate da zona P e V2 a zona BA1, senza però alcuna successiva determinazione regionale. Il ricorrente aveva diffidato le amministrazioni con atti del 24.04.2025 e del 3.09.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare l’eccezione di estraneità sollevata dalla Regione Molise, ha ritenuto necessario acquisire una documentata relazione di chiarimenti da entrambe le amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, al fine di decidere sulla fondatezza del ricorso.
In particolare, il Tribunale ha chiesto di chiarire se e quando il Comune abbia trasmesso la deliberazione consiliare alla Regione, se sia stato richiesto il parere obbligatorio di cui all’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 e se siano decorsi i termini ivi previsti, con particolare riferimento a quelli del terzo comma. Tale verifica è essenziale per stabilire se l’inerzia sia imputabile all’ente locale o a quello regionale.
Il Collegio ha rilevato che la mancata conclusione del procedimento potrebbe derivare dall’omessa attivazione della fase regionale di competenza, configurando un’ipotesi di illecito silenzio. L’istruttoria è stata disposta assegnando alle amministrazioni onerate il termine di 30 giorni per la produzione delle relazioni richieste, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza.
La decisione si fonda sul potere istruttorio del giudice amministrativo, finalizzato a integrare il quadro fattuale prima della decisione di merito, fissata all’udienza del 7 ottobre 2026.
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Nota della Redazione
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