Silenzio assenso edilizio annullabile se il progetto contrasta con il PUT (TAR Campania n. 3660 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento del titolo edilizio per silentium, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, non sottrae il provvedimento ampliativo al potere di annullamento d’ufficio. L’Amministrazione può esercitare l’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 — espressamente richiamata dall’art. 20, comma 3, della stessa legge — quando l’intervento risulti incompatibile con la normativa regionale del Piano Urbanistico Territoriale, prevalente sul piano regolatore generale in quanto più restrittiva. Il silenzio assenso costituisce strumento di semplificazione e non di liberalizzazione: esso non si forma in presenza di documentazione incompleta, poiché richiede il contestuale possesso di tutti i requisiti e presupposti di legge. Per sostenere l’atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza di permesso di costruire per la ricostruzione di un immobile semidiruto, corredata da autorizzazione paesaggistica. Il Comune, con provvedimento del 31 luglio 2024, annullava il silenzio formatosi sulla pratica edilizia n. 379/2024. Il ricorrente impugnava tale atto davanti al TAR Campania, deducendo l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione, la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e del principio del giusto procedimento, nonché il proprio legittimo affidamento sul rilascio del titolo per silentium. Chiedeva, in via subordinata, l’accertamento dell’inadempimento dell’Ufficio Tecnico rispetto all’obbligo di rilascio dell’attestazione e la declaratoria di fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il gravame infondato, muovendo dalla premessa che il perfezionarsi del titolo per silentium non priva, di per sé, la Pubblica Amministrazione del potere di annullare il provvedimento ampliativo.
Dirimente è risultata la prevalenza della normativa regionale del PUT, di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, sovraordinata al PRG vigente, a cui lo stesso PRG fa integrale rimando. L’art. 88 delle N.T.A. sancisce espressamente l’applicazione della norma più restrittiva tra PUT e PRG in caso di contrasto.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha qualificato la fattispecie come annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, come previsto dall’art. 20, comma 3, della medesima legge. La zona di riferimento ricade nella Zona territoriale 2 del PUT, che per gli insediamenti antichi accentrati impone la redazione obbligatoria di piani particolareggiati e, fino alla loro approvazione, consente soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico. Le opere richieste, qualificate come ristrutturazione edilizia, eccedono tale perimetro.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui, sebbene l’intervento sia conforme all’art. 87 delle NTA del PRG, le opere non rispettano le disposizioni del PUT per la zona 2, prevalenti in quanto più restrittive, in assenza di piani attuativi. Ha inoltre ricordato che il silenzio assenso è strumento di semplificazione e non di liberalizzazione, non perfezionandosi in difetto di completezza documentale: nella specie mancavano i diritti di segreteria, le attestazioni sulle spettanze progettuali e il bollo sull’istanza.
Infine, il Tribunale ha applicato il principio per cui, per sorreggere l’atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure relative agli altri capi. Su tali basi ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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