Reggenza prefettizia quattordicennale illegittima per difetto di motivazione e violazione di circolare (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 208 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’istituto della reggenza per la copertura di un posto di funzione dirigenziale nell’ordinamento della carriera prefettizia è legittimo solo in presenza dei caratteri di temporaneità, straordinarietà ed eccezionalità che gli sono propri. Esso presuppone l’avvenuto avvio delle procedure di copertura del posto vacante e la predeterminazione di un termine finale certo. L’istituto non trova disciplina nello speciale ordinamento prefettizio, che conosce la sola provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento. La libertà dell’Amministrazione di determinare i propri assetti organizzativi trova un limite nel rispetto dei parametri di legittimità del diritto oggettivo, al quale la reggenza è estranea. L’utilizzo ultradecennale e sistematico dello strumento integra eccesso di potere per violazione di circolare e difetto di motivazione, non sanato dal nulla osta ministeriale né dalle ragioni esposte solo in sede di controdeduzioni.
Il Fatto
Il decreto del Prefetto di Cremona ha conferito a un Viceprefetto, a titolo di reggenza, l’incarico di dirigente dell’Area III “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, per la durata di un anno. L’atto è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo per la Lombardia.
Il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti, rilevando che l’Area risultava coperta mediante reggenza in modo stabile almeno dal 2010. Le controdeduzioni della Prefettura, fondate su una asserita carenza di organico e sull’imminente arrivo di nuovi dirigenti, non sono state ritenute idonee a superare i rilievi. La questione è stata deferita al Collegio. In pendenza del controllo l’Amministrazione ha comunicato il ritiro in autotutela del decreto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’inquadramento dell’istituto della reggenza nella carriera prefettizia. Il d.lgs. n. 139/2000 non contempla la reggenza: prevede all’art. 10 la sola provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento, meccanismo tradizionalmente distinto dalla reggenza perché legato a una temporanea mancanza. Il richiamo alla reggenza si rinviene solo in una fonte contrattuale anteriore alla riforma, l’art. 20 del d.P.R. n. 266/1987, che la riferiva alla copertura dell’ufficio “in attesa della destinazione del dirigente titolare”.
Su tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ha subordinato l’uso della reggenza all’avvenuto avvio del procedimento di copertura del posto e ai limiti di tempo ordinariamente previsti a tal fine (Cass. Sez. lav. n. 20890 del 2007; n. 54 del 2009; n. 22547 e n. 22546 del 2011). L’orientamento contabile è costantemente restrittivo: l’istituto è ontologicamente estraneo alla fisiologia dell’organizzazione e inidoneo a sopperire a una carenza organica conosciuta e prevedibile.
Nel caso concreto il decreto è illegittimo per difetto di motivazione. L’atto si limita ad affermare la necessità organizzativa senza illustrare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la prosecuzione, per il quattordicesimo anno consecutivo, della copertura mediante reggenza. Le lacune argomentative, ammesse dalla stessa Amministrazione, non possono essere colmate dalle controdeduzioni: la motivazione non è integrabile postuma.
Il provvedimento è viziato anche da eccesso di potere per violazione di circolare. La circolare ministeriale prot. n. 19046/2021 fissa in un anno, prorogabile di un pari periodo, il limite massimo della reggenza, da riferire alla complessiva copertura dell’ufficio e non al singolo incarico. Inoltre l’interpello è stato rivolto ai soli dirigenti in servizio, tutti già titolari di altro incarico, risultando un adempimento meramente formale.
Il nulla osta ministeriale, secondo la Sezione, non ha efficacia sanante, traducendosi nella condivisione di una anomalia organizzativa. La Corte ribadisce infine che la libertà organizzativa dell’Amministrazione trova un limite nel diritto oggettivo, al quale la reggenza è estranea, a differenza degli istituti alternativi, quali la sostituzione e la delega, che l’Amministrazione potrebbe usare quali “ponti” verso l’immissione dei nuovi dirigenti. Preso atto del ritiro in autotutela, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.
Nota della Redazione
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