Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Marche n. 607 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il giudice amministrativo, accertato il decorso del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 e la mancata esecuzione del titolo, dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione integrale del giudicato. L’Amministrazione che si costituisca solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non può contestare l’obbligo di adempimento. All’inutile decorso del termine assegnato, il giudice nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. Le spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento alla data di proposizione del ricorso, sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva dichiarato il diritto di un docente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme riconosciute per gli anni scolastici considerati. Il titolo aveva posto a carico dell’Amministrazione anche le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il difensore, dichiaratosi antistatario, ha contestato che il giudicato fosse stato eseguito nella parte relativa al pagamento delle spese liquidate in proprio favore e ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria meramente formale, senza svolgimento difensivo. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 23 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il presupposto processuale dell’ottemperanza risulta quindi integrato.
Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito. Il TAR ha valorizzato un dato di comportamento processuale: essendo decorso il termine di legge, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. La mancata contestazione sostanziale consolida così l’obbligo di conformarsi al giudicato.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte, e ha assegnato un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Il termine opera come strumento di sollecitazione dell’adempimento.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è stata condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese, liquidate in € 800,00 per compensi oltre accessori, sono state distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.