Ricostruzione post sisma e conformità al PSR: diniego legittimo (TAR Marche n. 612 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego di approvazione del progetto di ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma quando l’intervento non rispetti l’arretramento di 1,50 metri dal filo stradale imposto dall’art. 10 delle NTA del PRG, riferito a tutte le strade presenti nei confini del lotto, anche se di proprietà privata e destinate ad uso collettivo. La disposizione non ha natura ad personam o discriminatoria, trovando applicazione per tutti gli edifici della zona A, ancorché allo stato riguardi il solo immobile interessato dalla ricostruzione. Il Piano Straordinario della Ricostruzione impone la conformità degli edifici ricostruiti a quelli preesistenti quanto a configurazione degli esterni, includendovi la forometria, con ampliamento delle aperture nei fronti lungo gli spazi pubblici entro il limite massimo del 10% dell’originale. La motivazione del diniego, pur sintetica, soddisfa l’obbligo di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendo necessaria la confutazione analitica di ogni argomento difensivo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato cielo-terra sito in area ricompresa in zona A, danneggiato dagli eventi sismici del 2016, avviano la pratica per la demolizione e ricostruzione dell’immobile. Il Comune, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, adotta il provvedimento finale di diniego di approvazione del progetto, segnalando due motivi ostativi: il mancato rispetto della distanza di 1,50 metri dal filo stradale della strada posta a Sud e la difformità della forometria del prospetto Ovest rispetto allo stato di fatto, con prescrizione di ridurre e uniformare la finestra del soggiorno al piano primo. A seguito del diniego comunale, la Regione Marche non accoglie l’istanza di contributo con provvedimento vincolato.

I ricorrenti impugnano dinanzi al TAR Marche sia il diniego comunale, sia il consequenziale provvedimento regionale, deducendo eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Contestano in particolare la qualificazione come strada dell’area posta a Sud, che assumono essere area privata non destinata al transito, e l’applicabilità del limite del 10% alla forometria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto al primo, esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendo la motivazione, pur sintetica, adeguata: non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento difensivo, ma una sufficiente indicazione delle ragioni del diniego, basate su documenti, istruttoria e norme richiamate.

Nel merito, l’art. 10 delle NTA del PRG impone che l’edificio in fase di ricostruzione arretri di 1,50 metri dal filo di tutte le strade presenti nei confini del lotto. Il riferimento alle strade “presenti nei confini del lotto” dimostra la volontà di applicare la disposizione anche a strade non di proprietà pubblica. La classificazione catastale come “bene comune non censibile” non esclude la qualificazione come strada ai sensi della norma urbanistica. Il Collegio richiama il principio per cui l’uso collettivo di un percorso vale ad assimilarlo a uno spazio pubblico, essendo identico il tipo di utilizzo cui il bene è preordinato.

La disposizione non è ad personam: l’arretramento è previsto per tutti gli edifici della zona A, anche se allo stato applicabile solo all’immobile interessato dalla ricostruzione. La valutazione sull’uso pubblico della strada è stata effettuata con disposizione di piano, alla luce del passaggio di veicoli e del collegamento tra le varie proprietà e verso la rete viaria, documentato dalla relazione comunale.

Quanto al secondo motivo, il comma 2 dell’art. 3-bis del d.l. n. 123/2019 assegna al PSR il compito di autorizzare gli interventi di ricostruzione conformi agli edifici preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni. La configurazione degli esterni include la forometria. Il limite del 10% si applica agli edifici in zona A, come quello dei ricorrenti, e non solo agli edifici con grado di tutela 2 e 3. Il Collegio ritiene comunque che il Comune potrà rivalutare, in sede di riedizione del potere, il rispetto dei punti 5.2 e 5.4 del PSR, non essendo del tutto chiaro se il diniego abbia valutato il progetto originario o quello modificato. Le spese di causa sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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