Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio docente (TAR Marche n. 575 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’Amministrazione l’esecuzione integrale del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il ricorso è procedibile solo quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento, è nominato Commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni su istanza del creditore. L’Amministrazione resistente sopporta le spese del giudizio quando l’inadempimento non è contestato al momento della presentazione del ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, notificata e non impugnata, era stato dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, maturato per determinati anni scolastici e da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo. L’Amministrazione era stata condannata all’erogazione della prestazione e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, come attestato dalla cancelleria, la ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. Ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere il pagamento delle somme liquidate in sentenza. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La condizione di procedibilità risulta pertanto integrata.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è stato assegnato il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente competente, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore trascorso il termine assegnato. Il Commissario provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio, poiché l’inadempimento non era contestato al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il Collegio ha richiamato in proposito la Cons. Stato, Sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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