Silenzio sull’accoglienza dei richiedenti asilo e obbligo di provvedere del Prefetto (TAR Veneto n. 1261 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza di posti disponibili nelle strutture di accoglienza convenzionate non giustifica l’inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di cui al d.lgs. n. 142/2015, poiché l’art. 11, comma 2-bis impone al Prefetto di individuare soluzioni idonee a garantire l’accesso provvisorio. La comunicazione con cui la Prefettura si limita a rappresentare l’indisponibilità di posti, rinviando la decisione a eventi futuri e incerti, costituisce atto soprassessorio e non è impugnabile, con conseguente inammissibilità della domanda di annullamento. Sussiste invece il silenzio inadempimento violativo dell’art. 2 della l. n. 241/1990, poiché il termine di trenta giorni si applica anche alle domande di accoglienza in mancanza di un termine diverso. Il diritto alla pretesa sostanziale non può essere accertato ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. quando residuano adempimenti istruttori di competenza dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso nel territorio nazionale e ha manifestato alla Questura la volontà di richiedere la protezione internazionale, ottenendo la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda. Contestualmente ha dichiarato la propria condizione di indigenza e ha chiesto l’accesso alle misure di accoglienza, rappresentando l’assenza di mezzi di sostentamento e la necessità di assistenza sanitaria.

Persistendo l’inerzia, ha inoltrato formale diffida alla Prefettura e alla Questura. La Prefettura ha riscontrato rappresentando che, per i copiosi flussi migratori, non risultavano posti disponibili presso le strutture convenzionate, senza fissare alcun termine per la conclusione del procedimento. Il ricorrente ha impugnato la nota chiedendo l’annullamento e, in via subordinata, l’accertamento del silenzio inadempimento e l’ordine di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha premesso la permanenza dell’interesse ad agire, poiché l’inserimento nel sistema di accoglienza è avvenuto al solo fine di dare esecuzione all’ordinanza cautelare, come ammesso dalla difesa erariale: nessun ripensamento spontaneo dell’Amministrazione, dunque.

Nel merito, la domanda di annullamento è stata dichiarata inammissibile. La nota impugnata dev’essere qualificata come atto soprassessorio, categoria che ricorre quando l’Amministrazione, solo apparentemente esercitando il potere, elude sostanzialmente l’obbligo di provvedere. La comunicazione rinvia la decisione ad eventi futuri e incerti, senza termine certo, e non è idonea a produrre effetti lesivi immediati e definitivi.

Diversa la sorte della domanda subordinata. Non è controverso che il ricorrente abbia chiesto l’attivazione delle misure e che si sia formato il silenzio inadempimento, in violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015. Il termine di trenta giorni si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine di legge o fissato dall’Amministrazione. La mancanza di posti non giustifica l’inadempimento, tanto più che l’art. 11, comma 2-bis, impone di individuare soluzioni idonee per l’accoglienza provvisoria nelle more dell’individuazione di disponibilità nei centri governativi.

Non giova la novella dell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, introdotta dal decreto l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024: la priorità riconosciuta a chi giunge a seguito di salvataggi in mare non incide sul principio per cui l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda. Non è stato abrogato l’art. 11 del medesimo d.lgs., che prevede misure straordinarie per il caso di esaurimento temporaneo dei posti.

Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere in via definitiva sull’istanza nel termine di dieci giorni. Non sussistono invece i presupposti per accertare la fondatezza della pretesa: ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., il giudice può pronunciarsi solo su attività vincolata o quando non residuano margini di discrezionalità né adempimenti istruttori, che nel caso di specie competono alla Prefettura. Ne segue che nulla si dispone sulle spese, trattandosi di soccombenza di Amministrazione statale, con liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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