Interdittiva antimafia annullata per insufficienza del solo vincolo di parentela (TAR Marche n. 548 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia non può fondarsi sul solo rapporto di parentela tra il titolare dell’impresa e un esponente della criminalità organizzata, quando manchino indizi di infiltrazione o condizionamento mafioso riferiti all’attività economica. I precedenti penali risalenti, coperti da riabilitazione, e le vicende processuali concluse con assoluzione nel merito non integrano il quadro indiziario richiesto dall’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Gli atti non ostensibili, perché coperti da segreto istruttorio o sottratti all’accesso, non possono essere posti a fondamento del provvedimento, poiché né l’interessato né il giudice amministrativo possono verificarne il contenuto.

Il Fatto

Il ricorrente, autotrasportatore per conto terzi da oltre trentacinque anni, impugna l’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti e alle informative delle Forze dell’Ordine. Con motivi aggiunti impugna la conseguente revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci.

Il provvedimento si fonda su un preavviso di rigetto della comunicazione antimafia, sul parere del Gruppo Interforze e su informative che segnalano precedenti penali e di polizia risalenti, il legame di parentela con un noto esponente della criminalità organizzata e pregresse frequentazioni con soggetti controindicati. Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa, per l’ostensione solo parziale e omissata degli atti, e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. La domanda cautelare è stata accolta in primo grado e confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio procede a un confronto tra gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli al ricorrente. Tra i primi rilevano la risalenza dei reati e l’intervenuta riabilitazione, che copre tutto il pregresso, l’assenza di reati spia, l’assoluzione nel merito per le vicende dell’estorsione e dell’associazione di tipo mafioso, lo svolgimento di attività lavorativa lecita da oltre trent’anni e il mancato superamento, da parte dell’amministrazione, delle verifiche di onorabilità per i titoli abilitativi.

Il Tribunale sottolinea che l’interdittiva antimafia non ha natura sanzionatoria ma preventiva, e può quindi prescindere da fatti accertati in sede penale. Tuttavia, quando l’interessato sia stato assolto nel merito, l’assoluzione travolge anche le segnalazioni di polizia e le misure cautelari applicate nelle fasi iniziali del processo. Diversamente si darebbe luogo a un sistema di prevenzione fondato su una logica del sospetto incompatibile con i principi sovranazionali.

L’unico elemento sfavorevole è il rapporto di parentela con un noto esponente della malavita organizzata. Il Collegio esclude che tale vincolo, di per sé solo, possa giustificare il provvedimento: esso esiste da molti anni, il congiunto era divenuto collaboratore di giustizia e i rapporti di parentela non possono limitare la libertà di iniziativa economica di chi non presenti altre specifiche controindicazioni. Il Tribunale richiama l’art. 27 Cost. e la funzione rieducativa della pena.

Il Collegio indica poi quali indizi sarebbero stati necessari: trasporti per committenti collegati a consorterie criminali, rapporti economici non occasionali con soggetti controindicati, assunzioni di dipendenti legati a costoro, condivisione di sede o di consulenti con imprese vicine alla malavita. Nessuno di questi elementi risulta allegato. Sul piano procedurale, gli atti non ostensibili non possono fondare l’interdittiva, poiché né l’interessato né il giudice amministrativo possono verificarne il contenuto; a tal fine vanno attivate le procedure di cui al Libro I, Capo II, del D.Lgs. n. 159/2011. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti e l’atto di revoca cade per invalidità derivata; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *