Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla idoneità alle mansioni (TAR Marche n. 549 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego cd. privatizzato la controversia con cui la lavoratrice chiede di essere esonerata dalle mansioni alle quali è adibita e di ottenere il riconoscimento di un diverso assetto delle proprie condizioni di lavoro, ancorché introdotta mediante l’impugnazione degli atti della Commissione medica, coincide con l’accertamento di un diritto soggettivo inerente al rapporto. Essa involge posizioni giuridiche di natura paritetica e, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, infermiera addetta alla sterilizzazione del blocco operatorio, ha impugnato davanti al TAR Marche il provvedimento medico-collegiale del 28.08.2025, con il quale la Commissione medica del Dipartimento di prevenzione dell’AST, in parziale modifica del giudizio del Medico competente del 5.06.2025, l’aveva dichiarata idonea alla mansione con una serie di prescrizioni. Ha impugnato anche la nota dell’8.09.2025 con cui il Medico competente aveva rifiutato la richiesta di una nuova visita.

L’Azienda sanitaria si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con decreto presidenziale la causa è stata fissata per la trattazione ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., ai soli fini della decisione sulla questione di rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso con il rito camerale accelerato. L’eccezione pregiudiziale dell’Amministrazione è stata accolta, stante l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Il TAR ha qualificato la vicenda sostanziale: il giudizio, pur introdotto mediante l’impugnazione degli atti della Commissione medica, coincide con l’accertamento del preteso diritto soggettivo della lavoratrice a essere esonerata dal datore di lavoro dalle mansioni attualmente espletate.

Discende da ciò l’appartenenza della controversia al novero di quelle relative alla gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato, disciplinate dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Tali controversie involgono posizioni giuridiche di natura paritetica e sono pertanto attratte alla giurisdizione del giudice ordinario.

A sostegno di tale conclusione il Collegio ha richiamato un precedente di tenore analogo del TAR Calabria, Reggio Calabria, 26 ottobre 2023 n. 783 e la giurisprudenza ivi richiamata, confermando così l’orientamento sulla natura paritetica del giudizio anche quando l’atto impugnato provenga da un organo medico-collegiale dell’amministrazione sanitaria.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.. Le spese sono state compensate, considerato che lo stesso provvedimento impugnato indicava il TAR come tribunale competente, ingenerando nella ricorrente un affidamento circa il giudice da adire.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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