Ottemperanza al giudicato lavoristico e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 467 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dalla notifica del titolo giudiziale all’Amministrazione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza che il giudicato sia stato eseguito. Accertato l’inadempimento e la perdurante inerzia della P.A., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza e assegna un termine per l’adempimento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando la sola nomina del commissario risulti sufficiente, in funzione acceleratoria, a sollecitare l’adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese di lite distratte.

Formatosi il giudicato, certificato dalla cancelleria, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo e ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del gravame è decorso il termine di centoventi giorni prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio ha dunque dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente preposto alla competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del commissario. Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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