Offerta aliud pro alio per uso di spazi non previsti dalla lex (TAR Sicilia n. 1558 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta che preveda l’utilizzo di spazi di stoccaggio, di celle frigorifere o di attrezzature non messi a disposizione dalla stazione appaltante e non contemplati dalla lex specialis di gara configura un aliud pro alio rispetto all’oggetto dell’appalto e va esclusa, anche in assenza di un’espressa comminatoria espulsiva, ove la disciplina di gara definisca in modo certo ed evidente gli spazi e le modalità di esecuzione del servizio come caratteristiche minime. In sede di verifica di anomalia dell’offerta, l’operatore economico non può integrare o modificare l’offerta tecnica in precedenza presentata: la previsione di soluzioni logistiche nuove, introdotte soltanto nei chiarimenti, costituisce una modifica postuma illegittima. Ne deriva l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione della disciplina dell’evidenza pubblica, del principio della par condicio tra concorrenti e del principio di trasparenza che impone di formulare in maniera chiara, precisa e univoca le condizioni e le modalità della procedura.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha indetto, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, un appalto specifico per il servizio di ristorazione da rendere ai pazienti presso le proprie strutture ospedaliere e territoriali, per la durata di ventiquattro mesi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito della gara, una società si è classificata al primo posto mentre la ricorrente si è collocata al secondo. Quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e l’accertamento del proprio diritto al subentro, oltre all’accesso alla documentazione di gara. La controinteressata ha proposto ricorsi incidentali. Con ordinanze collegiali è stata accolta l’istanza di accesso in corso di causa di entrambe le parti e respinta la domanda cautelare della ricorrente principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria la censura relativa alla difformità dell’offerta rispetto alle prescrizioni della lex specialis. Il capitolato tecnico individua i presidi ospedalieri interessati e prevede due modalità di erogazione del servizio: quella fresco-caldo con cucina interna, per due soli presidi, e quella refrigerata cook and chill con cucina esterna per tutti gli altri. L’art. 3 del capitolato mette a disposizione dell’appaltatore, per la sola preparazione dei pasti in modalità fresco-caldo, i locali e gli impianti esistenti presso due presidi, con espresso divieto di modificazioni e con la precisazione che i locali vanno utilizzati esclusivamente per quella finalità.
L’aggiudicataria ha invece offerto, per i siti privi di cucina, un servizio che prevede il collocamento e l’utilizzo di pozzetti frigo e di carrelli di rigenerazione, da installare presso ogni terminale, con consegna trisettimanale dei pasti prodotti in un centro di cottura distante circa centosettantanove chilometri. Il RUP aveva rilevato che gli spazi delle cucine di reparto non consentirebbero lo stazionamento contestuale dei carrelli e delle celle frigo, ma tale rilievo è stato superato senza puntuale motivazione, ritenendo condivisibili i giustificativi resi dall’operatore.
Il Collegio rileva che gli unici spazi messi a disposizione dalla stazione appaltante sono le cucine di due presidi, per la sola modalità fresco-caldo, senza alcuna possibilità di altro utilizzo né disponibilità di ulteriori locali. L’offerta presuppone dunque spazi di stoccaggio non previsti dagli atti di gara. In tal modo la stazione appaltante, ammettendo un’offerta palesemente diversa da quella disciplinata dall’atto di auto-vincolo, ha agito illegittimamente: benché non vi sia una causa di esclusione tassativamente prevista, l’offerta costituisce un aliud pro alio che ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione ab origine.
Il Collegio richiama il principio per cui la difformità dell’offerta dalle caratteristiche tecniche essenziali previste negli atti di gara può risolversi in un aliud pro alio e giustificare l’esclusione anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva, purché la lex specialis definisca caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto qualificabili con assoluta certezza come minime. Richiama altresì il principio di derivazione europea secondo cui le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione devono essere formulate in maniera chiara, precisa e univoca, sì da permettere a tutti gli offerenti di comprenderne l’esatta portata e all’amministrazione di verificare la rispondenza delle offerte. Ne deriva la violazione della par condicio e la sostanziale modifica delle previsioni del capitolato tecnico.
Il Collegio accoglie inoltre la censura relativa all’integrazione postuma dell’offerta. La stazione appaltante aveva chiesto chiarimenti sulla distanza del centro di cottura e sull’impossibilità di garantire la sostituzione dei pasti entro il termine previsto dalla lex specialis. Solo in sede di chiarimenti l’aggiudicataria ha previsto di stoccare presso le celle frigorifere un numero di pasti superiore al fabbisogno giornaliero: si tratta di una previsione non contenuta nell’offerta tecnica, inserita ex novo dopo la valutazione dell’offerta, e dunque di una modifica postuma illegittima. L’offerta così modificata si presenta, inoltre, macroscopicamente irrealizzabile e indefinita, perché incompatibile con la rilevata assenza di spazi disponibili.
L’accoglimento del ricorso principale, con effetto espulsivo, assorbe i restanti motivi. I ricorsi incidentali sono respinti nella parte in cui deducono l’esclusione della ricorrente principale, risultando provata la regolarità contributiva e fiscale al momento della domanda e in corso di procedura. Il Collegio differisce la decorrenza della caducazione del contratto già stipulato al momento della nuova aggiudicazione, entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione, condannando l’amministrazione e la controinteressata alle spese.
Nota della Redazione
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