Sei scatti stipendiali anche per il collocamento in quiescenza a domanda (TAR Lombardia n. 3647 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 spetta, ai fini del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso del duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno fissato dalla norma per la presentazione della domanda di cessazione non ha natura decadenziale, essendo funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Ne deriva che la tardività della domanda non determina la perdita automatica del diritto, non ravvisandosi alcuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento tra chi presenta l’istanza entro il termine e chi la presenta nelle annualità successive.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 5 dicembre 2018, chiede l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione di sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo, oltre interessi e rivalutazione.
Nel prospetto di liquidazione elaborato dall’INPS non compare alcun riferimento al computo dei sei scatti ai fini dell’aliquota utile per la buonuscita. Esperita inutilmente la richiesta in via amministrativa, il lavoratore agisce per la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità. L’Istituto resiste sostenendo che, nella vigente formulazione, la norma esige la domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell’anno di integrazione dei requisiti, con conseguente decadenza in caso di tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dall’indirizzo del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, richiamato con le pronunce 29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331 e 1326 e ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza 23 marzo 2023, n. 2985. Da tali conclusioni il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi.
Sul piano sistematico, il giudice ricostruisce l’evoluzione della disciplina. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987 aveva esteso il beneficio ai sottufficiali delle Forze armate, ma solo in caso di cessazione per età, inabilità o decesso, con esclusione della cessazione a domanda. Tale previsione deve ritenersi abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del C.o.m., che non ha disposto la reviviscenza della formulazione originaria. Il richiamo alla stessa come disciplina speciale non è pertanto conferente.
Nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza, l’art. 1911, comma 3, del C.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, che ha esteso l’istituto ai ruoli della Polizia di Stato e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. La nozione di forze di polizia va intesa in senso ampio, anche in ragione dello scopo del decreto di estendere i benefici economici già previsti per il personale della Polizia di Stato agli altri corpi, che compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121 del 1981.
Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 6-bis, comma 2, riconosce il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Anche la cessazione a domanda fa dunque sorgere il diritto, in presenza del duplice presupposto anagrafico e contributivo. Il rispetto del termine del 30 giugno non è assistito da alcuna conseguenza decadenziale: solo una norma chiara in tal senso potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, poiché le leggi si dichiarano illegittime solo quando sia impossibile darne interpretazioni costituzionali.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il ricorrente — ex appartenente alla Polizia Penitenziaria — era pacificamente in possesso dei requisiti richiesti al momento del collocamento in congedo. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti ai fini del TFS, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo. Non si rende necessaria alcuna CTU, potendo il ricalcolo essere agevolmente disposto dall’INPS. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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