Accesso agli atti rogati dal segretario comunale e diniego per genericità (TAR Lazio n. 223 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti amministrativi non può essere qualificata come generica o meramente esplorativa quando il richiedente indichi con sufficiente determinatezza la tipologia dei documenti e l’arco temporale cui gli stessi si riferiscono, non potendosi pretendere l’indicazione puntuale dei singoli atti che sono nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione. Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il sindacato del giudice amministrativo, pur formalmente impugnatorio, è volto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso, con la conseguenza che il difetto di competenza dell’organo che ha adottato il diniego non esaurisce l’interesse del ricorrente e impone lo scrutinio delle ulteriori censure. Il differimento e il diniego opposti dall’ente non possono fondarsi sulla pretesa attitudine della richiesta a determinare un appesantimento dell’azione amministrativa, quando il numero degli atti richiesti non risulti cospicuo in ragione delle ridotte dimensioni del comune.
Il Fatto
Il ricorrente, già segretario comunale in servizio presso un ente locale dal 1998 al 2019, ha presentato in data 6 ottobre 2025 una istanza di accesso per ottenere copia degli atti rogati nel periodo di svolgimento delle proprie funzioni. La richiesta era finalizzata al conteggio esatto dei diritti di rogito non corrisposti, in vista della proposizione di una azione giudiziale. L’ente ha dapprima comunicato di avvalersi del differimento di trenta giorni ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, d.P.R. 184/2006, e in seguito ha rigettato l’istanza con provvedimento del Sindaco, qualificandola come generica e meramente esplorativa.
Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo l’incompetenza del Sindaco, la violazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241/1990 e la contraddittorietà della motivazione. L’amministrazione si è costituita eccependo la genericità della richiesta e l’assenza di un interesse qualificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la memoria e i documenti depositati dall’ente sono tardivi rispetto al termine di cui agli artt. 73 e 87, comma 2, cod. proc. amm., e non possono essere utilizzati ai fini della decisione. Nel merito, il ricorso è fondato.
È fondato anzitutto il vizio di incompetenza. Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, fondato sull’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, può essere derogato nei comuni con meno di 5000 abitanti ai sensi dell’art. 53, comma 23, legge n. 388/2000, ma solo in presenza di specifiche disposizioni regolamentari. Nel caso concreto tale deroga non risulta adottata, essendo la responsabilità del servizio competente conferita a una dipendente. Il difetto di competenza, però, comporterebbe solo la riedizione del potere, non soddisfacendo l’interesse sostanziale all’ostensione.
Il giudizio ex art. 116 c.p.a., pur configurato come impugnatorio, è volto ad accertare l’esistenza del diritto di accesso, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni del diniego. Il Collegio esamina quindi le ulteriori censure, parimenti fondate.
L’istanza non è generica: il ricorrente ha indicato con precisione gli atti di cui chiede copia e il periodo di servizio. Non può pretendersi l’indicazione puntuale dei singoli contratti, dati nella disponibilità esclusiva dell’ente e annotati nel repertorio. Non sussiste nemmeno l’appesantimento dell’azione amministrativa, non essendo il numero degli atti cospicuo considerate le ridotte dimensioni del comune. La sopravvenuta emanazione di un decreto ingiuntivo non elide l’interesse, riguardando solo una parte del periodo oggetto dell’istanza.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’ente di mettere a disposizione la documentazione richiesta. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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