Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 388 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, tra la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, ne determina la procedibilità. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando un termine per l’ottemperanza e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il diritto di un docente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Lamentando la mancata esecuzione del giudicato, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è infatti decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, posto a tutela della possibilità per la pubblica amministrazione di provvedere spontaneamente prima dell’azione esecutiva.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, né ha allegato l’avvenuto pagamento.
In presenza dei presupposti di legge, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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