Ottemperanza e legittimazione della notifica del titolo esecutivo: l’esecuzione del giudicato prevale sulla mera formalità (TAR Lazio n. 12814 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile quando la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, sia stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La notifica del titolo esecutivo, sebbene non eseguita presso l’Avvocatura dello Stato, è idonea a far decorrere il termine per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, non essendo richiesta alcuna forma di notificazione diversa da quella prevista per il titolo esecutivo. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione presso la sua sede reale.

Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inottemperanza e chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e che, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dalla legge. Il ricorso è stato pertanto ritenuto ammissibile.

Nel merito, non essendo contestato che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio di sessanta giorni. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, è stato nominato fin da subito un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.

La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura onnicomprensiva e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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