Legittimo il WACC ART: premio al debito per differenza e comparables attendibili (TAR Piemonte n. 912 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il premio al debito, quale componente del costo del capitale di debito nel sistema tariffario dell’ART, è determinato per differenza tra il costo medio settoriale del debito e il risk free rate e non può essere riconosciuto automaticamente nella misura massima del 2%. La revisione della metodologia di calcolo del WACC meramente preannunciata da una delibera è inidonea a ledere la sfera del concessionario e difetta l’interesse a ricorrere. La sostituzione dei comparables con operatori attivi in settori regolati diversi da quello autostradale non è sindacabile nel merito, ma solo nei limiti della discrezionalità tecnica, non essendo la comparazione necessariamente vincolata all’appartenenza alla medesima industria. Gli atti esecutivi di regolazione già sottoposti a consultazione non richiedono nuova consultazione.
Il Fatto
Il concessionario autostradale impugna la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 124/2024 del 13 settembre 2024, con l’Allegato A, nella parte in cui approva il nuovo tasso di remunerazione del capitale investito netto per il periodo regolatorio 2025/2029, fissa il premio al debito allo 0,076% e determina l’equity beta in 0,767.
Il ricorso investe due profili: la clausola che fa salva l’ipotesi di revisione della metodologia di calcolo del WACC e la rideterminazione del premio al debito e dell’equity beta. L’Autorità e il Ministero resistono costituendosi in giudizio. Disposta istruttoria con ordinanza n. 1489/2025, la causa giunge in decisione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio rileva l’inammissibilità per difetto di lesività: la clausola impugnata preannunciava uno scenario meramente ipotetico, inidoneo a produrre un pregiudizio concreto e attuale. Manca l’interesse a ricorrere, che deve essere personale, attuale e concreto. La previsione è inoltre superata dalla successiva delibera n. 241/2025, che ha portato a compimento la revisione metodologica; la relativa legittimità sarà scrutinata in altro giudizio.
Sul premio al debito, il Collegio osserva che la Misura 16.5, lettera b), del sistema tariffario consente la maggiorazione fino al 2% solo se il risk free rate è inferiore al costo medio settoriale del debito. Il premio non è quindi disancorabile da tale rilevazione. Poiché il costo medio settoriale è stato calcolato nel 4,172% e il risk free rate nel 4,096%, il premio per differenza ammonta allo 0,076%. La doglianza sulla quantificazione è respinta.
Le censure sulla metodologia di calcolo del costo medio del debito — omessa illustrazione delle modalità di calcolo e uso della media aritmetica in luogo di quella ponderata — sono dichiarate inammissibili perché nuove, sollevate solo con le memorie e mai notificate. Nel merito, nessun atto regolatorio impone la media ponderata e la scelta del regolatore è sindacabile solo per manifesta illogicità, errore di fatto o travisamento, non ravvisabili.
Sulla determinazione dell’equity beta, la Corte ritiene dirimente che la modifica dei comparables sia contenuta nella delibera n. 139/2023, compiutamente motivata, e non in quella impugnata, meramente applicativa. L’esclusione del comparable diversificato è supportata dai dati finanziari, che ne evidenziano il rischio sistemico anomalo, mentre l’inclusione dei due gestori di infrastrutture a rete non appare inattendibile, attesa l’omogeneità complessiva del paniere e l’ampia discrezionalità tecnica dell’Autorità.
Quanto agli operatori esteri proposti dal ricorrente, la loro esclusione è giustificata dalla quotazione su mercati estranei all’indice di riferimento o da dati finanziari anomali. Infine, l’assenza di nuova consultazione non integra illegittimità, trattandosi di atto esecutivo di regolazione già sottoposto a consultazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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