Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1679 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato civile ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione nel termine assegnato. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché l’entità delle somme indicate dal creditore non è definitivamente vincolante: capitale residuo e interessi vanno verificati in misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 496/2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, senza riconoscere interessi. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 18.11.2025.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice amministrativo precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, artt. 1283 e ss. cod. civ.
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento della somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi moratori dalla richiesta di pagamento al saldo e agli ulteriori accessori di legge. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso.
Quanto alle spese, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, negli importi liquidati, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero non è ipotesi isolata, ma si inserisce in un contesto di serialità, con plurime condanne inottemperate: dispone pertanto l’invio di copia della pronuncia alla Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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