Il diniego di cittadinanza può fondarsi sui precedenti penali del coniuge (TAR Lazio n. 5547 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 costituisce espressione di attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale. Nei procedimenti di naturalizzazione la valutazione circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale può essere legittimamente estesa al nucleo familiare, con riguardo anche al profilo dell’irreprensibilità della condotta del coniuge. I precedenti penali del coniuge, ancorché risalenti a epoca anteriore al matrimonio, possono essere valorizzati come sintomo di criticità nel contesto familiare, in quanto il legame giuridico ed affettivo potrebbe potenzialmente indurre il richiedente a tenere in futuro comportamenti in contrasto con l’ordinamento giuridico nazionale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’interno aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il diniego era motivato con la mancanza dei requisiti per la concessione, valorizzando la sussistenza di un gran numero di procedimenti penali a carico della moglie del ricorrente, alcuni conclusi con condanne e altri ancora pendenti, nonché richiamando gli atti istruttori della Questura e della Prefettura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui la concessione della cittadinanza costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale, ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto, senza poter sconfinare nell’esame del merito riservato all’amministrazione.

Quanto al primo motivo, incentrato sull’inconferenza dei fatti imputati alla moglie in quanto risalenti a un periodo anteriore al matrimonio, il Collegio ha osservato che la valutazione sull’integrazione dello straniero può essere legittimamente estesa al nucleo familiare con riguardo al profilo dell’irreprensibilità della condotta, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa. I precedenti penali del coniuge possono pertanto essere considerati come sintomo di criticità nel contesto familiare, potendo il legame giuridico ed affettivo indurre il richiedente a tenere comportamenti futuri in contrasto con l’ordinamento.

La valutazione dei precedenti del coniuge risulta tanto più rilevante alla luce dei benefici che l’acquisto della cittadinanza comporta indirettamente per i membri del nucleo familiare, tra cui l’impossibilità di espellere il coniuge o i parenti entro il secondo grado ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.

Il Tribunale ha inoltre richiamato le risultanze della relazione della Questura, che evidenziavano ulteriori elementi di criticità: il ricorrente viveva con tre connazionali segnalati con svariati alias nelle banche dati della polizia, non conviveva con la moglie né con le figlie nate in Italia, e la sua attività lavorativa di ambulante appariva caratterizzata da profonda precarietà, fondandosi su una licenza del 2004 senza ulteriori elementi concreti di effettiva partecipazione alla vita economica nazionale.

Alla luce di tali circostanze, il giudizio negativo dell’amministrazione non è apparso macroscopicamente illogico, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *