Obbligo di bonifica trasmissibile agli eredi anche per contaminazioni storiche (TAR Piemonte n. 1584 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica dei siti contaminati previsto dall’art. 242, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 si configura come obbligo positivo e permanente, suscettibile di trasmissione mortis causa e riferibile anche alle contaminazioni storiche, ove il pericolo di aggravamento sia ancora attuale. L’erede che subentra in universum ius risponde personalmente della bonifica, indipendentemente dalla sua estraneità materiale alle condotte inquinanti e dalla conoscibilità dei debiti del de cuius. L’amministrazione, nel ripartire le quote di responsabilità tra i coobbligati, dispone di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per risultati abnormi o manifestamente illogici, e può fondare l’accertamento sulla regola causale del più probabile che non, anche mediante presunzioni. I profili di responsabilità già coperti da giudicato non possono essere rimessi in discussione dagli eredi in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento di bonifica.
Il Fatto
La controversia riguarda l’inquinamento dell’area di una ex cava in località Carpice, utilizzata dagli anni Sessanta per il conferimento di rifiuti urbani e, dal 1967, di rifiuti industriali e carcasse di autovetture. Nel 2003 l’attività di caratterizzazione accertò la contaminazione della matrice terreno e delle acque sotterranee.
Con provvedimento del 9 aprile 2015 la Provincia individuò quali responsabili, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, i gestori della discarica di rifiuti urbani e la società proprietaria del sito. Le pronunce di questo Tribunale, confermate in appello, accertarono definitivamente la responsabilità dei predetti soggetti e la trasmissibilità dell’obbligo agli eredi. Riaperto il procedimento, la Provincia ha adottato la determinazione dirigenziale che ha individuato nominativamente gli eredi e ripartito le quote di responsabilità. I ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina unitariamente le censure, ritenendole tutte infondate. Le sentenze del Tribunale n. 717 del 2017 e n. 653 del 2020, entrambe confermate in appello, hanno definitivamente statuito che l’obbligo di bonifica si è trasmesso mortis causa e che agli eredi residua soltanto il potere dell’amministrazione di individuare la linea successoria, le eventuali accettazioni con beneficio d’inventario e le rispettive quote.
I profili relativi alla gestione della discarica in epoca anteriore al 1967, alla conformità alle prescrizioni e al contributo materiale allo sversamento erano già stati diffusamente indagati e sono coperti dal giudicato. I motivi che ne ripropongono la contestazione sono pertanto inammissibili. La perizia redatta su incarico del giudice civile, già ritenuta attendibile nella sentenza n. 717 del 2017, e le risultanze del piano di indagini integrative hanno confermato che la contaminazione è stata cagionata anche dai rifiuti solidi urbani.
Quanto alla dedotta incompetenza, i ricorrenti richiamano impropriamente l’art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riguarda l’azione risarcitoria ministeriale in via residuale, mentre le procedure di ripristino del Titolo V sono di competenza della Provincia e del Comune interessato.
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia: l’amministrazione gode di amplissima discrezionalità tecnica, sindacabile solo per risultati abnormi; l’individuazione del responsabile si fonda sul criterio del più probabile che non, con ammissione della prova per presunzioni; grava sul soggetto individuato l’onere della prova liberatoria. L’art. 242, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel riferirsi alle contaminazioni storiche, conferma che la condotta inquinante risalente nel tempo non esclude il sorgere degli obblighi di bonifica. Le censure relative al principio “chi inquina paga” e alla direttiva 2004/35/CE sono infondate, non configurandosi alcuna retroazione indebita. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore della Provincia e compensazione con la controinteressata.
Nota della Redazione
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