Soppressione del reparto e indennità di trasferimento al militare (TAR Campania n. 1075 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del militare disposto a seguito della soppressione del reparto o di una sua articolazione è trasferimento d’autorità, perché preordinato in via primaria all’interesse pubblico dell’Amministrazione. La clausola di gradimento eventualmente espressa dall’interessato incide solo sugli effetti geografici dell’ordine di trasferimento e comporta acquiescenza a tali effetti, ma non sul diritto di credito all’indennità, che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere dei presupposti. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 l’indennità compete al personale trasferito d’autorità in un comune diverso da quello di provenienza e distante oltre dieci chilometri; ai sensi del comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 163, della legge n. 228/2012, essa non spetta se la nuova sede è limitrofa, dovendosi riferire il limite al comune che ospita la sede e non all’area operativa del reparto.

Il Fatto

La ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un Nucleo cinofili di Napoli, veniva trasferita con decorrenza 25 marzo 2015 presso il costituendo Nucleo cinofili di Sarno, istituito previa soppressione dei Nuclei di Napoli e di Pontecagnano. Il movimento seguiva una dichiarazione di gradimento espressa dal personale in forza ai reparti sopprimendi.

Non ricevuta l’indennità di trasferimento, la ricorrente presentava istanza di corresponsione, respinta dal Comando Legione con nota del 14 aprile 2020, sul presupposto della natura “a domanda” del trasferimento. Ha quindi impugnato il diniego e gli atti presupposti, chiedendo l’accertamento del diritto all’indennità ex art. 1 legge n. 86/2001 e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità della domanda di annullamento, che accoglie perché rivolta contro atti adottati tra il 2014 e il 2020. Per la stessa ragione dichiara irricevibile la domanda risarcitoria, peraltro solo genericamente enunciata. Il ricorso è invece accolto quanto all’accertamento del diritto all’indennità.

Sul piano processuale, il Tribunale precisa che la pretesa concerne il diritto soggettivo a percepire l’indennità e non il provvedimento di movimento: opera quindi la prescrizione quinquennale e non il termine di decadenza. Il potere organizzativo dell’Amministrazione, nel caso di trasferimento, si esercita in un ambito di rapporti paritetici, essendo vincolato alla sola verifica dei presupposti del beneficio.

Nel merito, richiamata l’Adunanza Plenaria n. 1/2016, la Corte individua i tre elementi costitutivi del diritto: provvedimento di trasferimento d’ufficio, distanza superiore a dieci chilometri tra le sedi, ubicazione della nuova sede in comune diverso. Il primo requisito è integrato, perché il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell’Amministrazione che, per cura dell’interesse pubblico, sopprime il reparto obbligando i militari a trasferirsi. La clausola di gradimento incide solo sugli effetti ubicazionali e non sul diritto di credito, salva un’eventuale rinuncia che qui non ricorre.

Quanto al requisito introdotto dal comma 1-bis, il Collegio aderisce all’orientamento della Sezione II del Consiglio di Stato: il limite della sede limitrofa va riferito al comune che ospita la sede di destinazione, con esclusione della tesi dell’Amministrazione che valorizza l’area operativa del reparto. Nella specie il comune di destinazione non confina con quello di provenienza e dista quarantaquattro chilometri, sicché il requisito è integrato anche nell’accezione più ampia del termine.

Il ricorso è dunque parzialmente accolto e il Ministero è condannato al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità, maggiorate dei soli interessi legali trattandosi di emolumento privo di natura retributiva. Le spese sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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