Cessazione della materia del contendere per rilascio sopravvenuto della licenza (TAR Puglia n. 407 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta da un sopravvenuto provvedimento amministrativo che abbia rilasciato il titolo richiesto. La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito ed è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile l’interesse azionato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La dichiarazione di improcedibilità consegue anche quando il provvedimento satisfattivo sia stato adottato dall’amministrazione alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta dal giudice.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva respinto l’istanza di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse sportive, sulla base del parere negativo del Comune circa la distanza da un luogo sensibile, inferiore al minimo di metri 250 previsto dall’art. 7, comma 2, L.R. Puglia n. 43/2013, come modificato dalla L.R. n. 21/2019. Avverso il diniego questorile proponeva ricorso gerarchico, rigettato dalla Prefettura.

Nel giudizio introdotto dinanzi al TAR, la Sezione, con ordinanza cautelare, disponeva un’approfondita istruttoria affidando al Comune una relazione di chiarimenti sulla natura dell’ingresso scolastico e sulle modalità di misurazione della distanza secondo le regole del codice della strada.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio e dopo il deposito della relazione di chiarimenti disposta con l’ordinanza istruttoria, la Questura ha proceduto alla revoca del precedente atto ostativo e al rilascio della licenza in favore della ricorrente. Tale sopravvenienza, intervenuta in data successiva all’instaurazione del giudizio, rende la pretesa azionata integralmente soddisfatta.

Richiamando il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ricorda che la cessazione della materia del contendere postula la piena ed irretrattabile soddisfazione dell’interesse legittimo fatto valere, con la conseguenza che non residua alcuna utilità alla pronuncia di merito. In tal senso depone anche la giurisprudenza citata, secondo cui la pronuncia definisce la controversia accertando l’avvenuta soddisfazione della pretesa.

L’adozione del provvedimento satisfattivo da parte dell’Amministrazione, intervenuta alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta dal giudice, conferma il carattere pieno della soddisfazione e non lascia spazio a contestazioni residue. Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione, considerato che il provvedimento satisfattivo è stato adottato tempestivamente dall’amministrazione, ancorché in esito all’attività istruttoria sollecitata in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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