Responsabilità del Comune e affidamento incolpevole sul permesso di costruire poi disapplicato (TAR Piemonte n. 1475 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato persona fisica che, confidando nella legittimità del permesso di costruire rilasciatogli, realizzi un intervento poi disapplicato dal giudice ordinario per violazione delle distanze legali, ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del proprio affidamento incolpevole. L’illegittimità del titolo edilizio integra violazione delle regole di correttezza dell’azione amministrativa e determina una presunzione di colpa in capo all’amministrazione, che può superarla solo dimostrando l’errore scusabile per incertezza normativa, contrasti giurisprudenziali o particolare complessità del fatto. La buona fede dell’ente non basta ad escludere la colpa qualificata. Ai fini della tutela dell’affidamento, non ogni violazione di distanze è agevolmente riconoscibile dal privato, dovendosi distinguere in base alla condizione soggettiva dell’istante e alla complessità tecnico-giuridica dell’intervento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile, ottenne dal Comune un permesso di costruire per il rifacimento della copertura della propria abitazione. I vicini, ritenendo violate le distanze, agirono in sede civile: il Tribunale di Torino accertò incidentalmente l’illegittimità del titolo edilizio, ne dispose la disapplicazione e condannò il privato alla parziale demolizione della copertura e al risarcimento del danno. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio è stato riassunto davanti al TAR, che ha sollevato conflitto negativo rimesso alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite civili hanno confermato la giurisdizione amministrativa. Il ricorrente ha quindi insistito per la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti per aver confidato nella legittimità del titolo rilasciato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le questioni in rito. Quanto alla dedotta tardività della domanda risarcitoria, osserva che, nella lesione incolpevole dell’affidamento, il termine decorre non dal rilascio del provvedimento, ma dal suo annullamento o disapplicazione, momento in cui si realizza l’illecito in tutti i suoi elementi, compreso il danno. Il permesso, rilasciato prima dell’entrata in vigore del c.p.a., è soggetto al solo termine prescrizionale quinquennale. La domanda, proposta con l’atto di citazione del 12.09.2017 e tempestivamente riassunta, è pertanto ammissibile.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama la divergenza tra l’Adunanza Plenaria n. 20/2021 e le Sezioni Unite n. 2175 del 24.01.2023, rilevando che ciò che il privato lamenta non è la lesione dell’interesse legittimo pretensivo, ma il danno derivante dall’aver confidato sulla apparente legittimità di un provvedimento favorevole risultato illegittimo. Quanto alla violazione delle distanze, si configura una ipotesi di doppia tutela: il giudice ordinario può disapplicare incidentalmente il titolo, senza che tale pronuncia produca effetti di giudicato verso i terzi rimasti estranei al giudizio.
Nel merito, la CTU civile e la sentenza del Tribunale hanno accertato che il rifacimento della copertura ha comportato un innalzamento del colmo e del piano di imposta, con modifica della sagoma e aumento della volumetria. Integrata la sopraelevazione in senso tecnico, l’intervento va qualificato come nuova costruzione ai fini del rispetto delle distanze. Né l’area in cui sorge l’immobile è assimilabile a zona omogenea A ai sensi del D.M. 1444/1968: la classificazione Rbm la riconduce a zona di tipo B.
L’amministrazione era quindi tenuta a verificare le distanze, condizione di legittimità del titolo. La relativa violazione determina la presunzione di colpa dell’ente, che non può superarla invocando la propria buona fede. Quanto all’affidamento del privato, il Collegio distingue: allo standard rafforzato dell’impresa non corrisponde quello della persona fisica che interviene sull’immobile di sua proprietà e che si è confrontata con l’ufficio tecnico; la violazione delle distanze, inoltre, è meno agevolmente riconoscibile nel rifacimento di una copertura preesistente. L’affidamento è dunque incolpevole, escluso ogni concorso di colpa per la mancata impugnazione in appello della sentenza civile.
Quanto ai danni, sono riconosciuti le spese legali, tecniche e fiscali del giudizio civile, il risarcimento corrisposto ai vicini e, per la demolizione della porzione illegittima, la liquidazione secondo i criteri fissati ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Sono esclusi i costi della copertura originaria e il danno esistenziale, non provato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.