Cessazione della materia del contendere per ottemperanza spontanea alla sentenza sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3481 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’estromissione dal giudizio del soggetto non destinatario della sentenza da eseguire è disposta quando il ricorso sia stato notificato anche nei suoi confronti, ma la pronuncia da ottemperare sia stata resa solo contro un diverso ministero. La notificazione dell’atto introduttivo presso l’Avvocatura distrettuale competente e nei confronti di organi periferici del ministero destinatario della statuizione rende ammissibile l’impugnazione. L’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in via equitativa e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 02.10.2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore. A fronte del mancato adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, notificandolo al Ministero dell’Università e della Ricerca e agli organi periferici del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato in via preliminare che la sentenza da ottemperare era stata pronunciata esclusivamente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risultando pertanto estraneo alla controversia il Ministero dell’Università e della Ricerca, che andava estromesso dal giudizio. La notificazione del ricorso presso l’Avvocatura distrettuale competente e nei confronti degli organi periferici del ministero effettivamente destinatario della pronuncia è stata ritenuta sufficiente ad integrare l’ammissibilità dell’impugnazione.
Il Collegio ha inoltre precisato che il giudizio di ottemperanza non poteva estendersi alle spese di lite liquidate dalla sentenza di merito, atteso che, essendo state distratte in favore del difensore, non era stata esperita una specifica azione ottemperata in relazione ad esse.
Con nota depositata il 18 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata nel frattempo ottemperata, chiedendo la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il TAR, verificata la soddisfazione della pretesa e l’assenza di eccezioni della parte resistente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Poiché l’adempimento dell’Amministrazione era avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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