Rinnovo del porto d’armi e valutazione prognostica del pericolo di abuso (TAR Piemonte n. 1477 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi non costituiscono un diritto soggettivo del privato, ma un titolo di polizia rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, che valuta l’affidabilità dell’interessato a tutela dell’incolumità collettiva. In questa valutazione prevale l’interesse pubblico alla sicurezza, trattandosi di eccezione al generale divieto di detenere armi. Il giudizio sul pericolo di abuso delle armi è prognostico e probabilistico: non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una verosimiglianza tale da ritenere “più probabile che non” il rischio di cattivo uso. Il provvedimento negativo ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è autonomo rispetto all’esito dei procedimenti penali. La legittimità si valuta con giudizio ex ante, alla data di adozione, restando irrilevanti le sopravvenienze favorevoli.

Il Fatto

Il ricorrente esercita l’attività venatoria dal 2004 e nel tempo ha regolarmente ottenuto il porto di fucile per uso caccia. In occasione dell’ultima istanza di rinnovo, la Questura avviava il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, segnalando a suo carico due procedimenti penali, una pregressa condanna e note informative sfavorevoli.

Nonostante le osservazioni difensive, il Questore respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR, deducendo vizi formali — omessa valutazione delle osservazioni e mancata audizione — e nel merito l’insufficienza delle vicende penali a dimostrare la mancanza dei requisiti di buona condotta e di affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il quadro normativo è dato dagli artt. 1 e 42 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dall’art. 43 T.U.L.P.S., che subordina la licenza alla prova della buona condotta e all’affidamento di non abusare delle armi. Nel nostro ordinamento vige il divieto generale di detenere o portare armi, sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975, richiamati dalla Corte costituzionale n. 440 del 1993.

La detenzione di un’arma non è quindi un diritto assoluto, ma un’eccezione riconoscibile solo a fronte della piena sicurezza sul buon uso, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico. Il giudizio dell’Autorità di P.S. è ampiamente discrezionale e implica una comparazione nella quale prevale l’interesse alla tutela della collettività, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico.

Su questa base il Collegio esamina le censure formali e le ritiene infondate. La partecipazione procedimentale è garantita dalla comunicazione dei motivi ostativi e dall’esame delle controdeduzioni, senza obbligo di singola confutazione delle osservazioni. Né la mancata audizione integra vizio, essendo il contraddittorio assicurato dal termine per le memorie difensive.

Nel merito, il provvedimento resiste: le vicende giudiziarie, pur non correlate all’uso delle armi e non definite, la pregressa condanna e le note informative costituiscono fatti storici indicativi di condotta non irreprensibile. La pluriennale disponibilità del titolo non è decisiva, perché il periodo di validità predeterminato consente all’Amministrazione di riesaminare la posizione al rinnovo. La valutazione resta ancorata al momento dell’adozione: l’archiviazione sopravvenuta potrà semmai fondare una nuova istanza, non inficiare il provvedimento impugnato, che resta legittimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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