Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta del Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2424 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del bonus Carta del Docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 è eseguibile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ordina l’integrale esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Al compenso del commissario si applica in via analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, con esclusione di ogni ulteriore emolumento.

Il Fatto

La ricorrente, docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto al TAR l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva ordinato all’Amministrazione il pagamento della somma di euro 500,00, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente per l’anno scolastico 2020/2021.

Il Ministero non ha dato attuazione al provvedimento. La parte ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato in data 7 giugno 2025, come attestato in atti.

Sono inoltre espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. La sentenza risulta notificata presso la sede dell’Amministrazione resistente in data 6.12.2024 e il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 23 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.

Il ricorso è pertanto fondato. Il Collegio ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di protratta inerzia nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Dipartimento.

Il commissario dovrà attivarsi, previa istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’Amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Il Collegio esclude ogni ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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