Termine di 120 giorni per l’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 2017 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e che è realizzabile coattivamente. Esso non coincide con la spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva per la messa in esecuzione delle sentenze secondo il rito civile. Dopo le modifiche introdotte dalla riforma cd. Cartabia, la spedizione in forma esecutiva ha perso il carattere di necessità. Non sussiste quindi alcun contrasto tra la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’attuale assetto dell’art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo, dotato di attestazione di conformità, presso la sede del debitore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente di un importo annuo per tre anni scolastici. La sentenza, munita di attestazione di conformità all’originale, è stata notificata al Ministero quale titolo esecutivo.
Secondo il ricorrente, l’amministrazione non ha dato esecuzione alla porzione di giudicato, omettendo l’accredito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l’inadempimento. La causa è stata discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo di procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché, tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il passaggio centrale riguarda l’individuazione del dies a quo. Il giudice distingue il titolo esecutivo, che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva perché le sentenze potessero essere portate a esecuzione secondo il rito civile. Quest’ultima, dopo le modifiche della cd. riforma Cartabia, non è più necessaria.
Da ciò il Collegio trae la conseguenza che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ. Il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Sul punto è richiamato, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo non è stato eseguito per la parte di interesse e va quindi accolto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in misura contenuta e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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