Tardiva impugnazione della clausola escludente del bando e inammissibilità del ricorso (TAR Lazio n. 13453 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che prescrive requisiti di ammissione la cui carenza determina riflessi escludenti assume natura di clausola immediatamente escludente, con la conseguenza che la lesione deriva direttamente dalla previsione e il provvedimento applicativo ne costituisce meccanica esecuzione. Ne consegue che l’interessato ha l’onere di impugnare tempestivamente la clausola, mentre il ricorso avverso il diniego adottato in sua applicazione è inammissibile per tardività. Il denunciato contrasto con il diritto dell’Unione europea si risolve in un ordinario vizio di violazione di legge, da far valere nel termine di decadenza con l’azione di annullamento.
Il Fatto
La società, impresa di autotrasporto merci per conto terzi, presentava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istanza per l’ammissione ai contributi previsti dal D.M. 12 maggio 2020, n. 203, per l’acquisto di un autoveicolo nuovo a trazione completamente elettrica, da produrre su commessa presso la casa costruttrice olandese. Il veicolo veniva fabbricato nel novembre 2020 e, per esigenze tecnico-procedurali legate all’importazione, era prima immatricolato nei Paesi Bassi e poi in Italia.
L’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto, ritenendo applicabile la clausola di cui all’art. 4, comma 8, del D.D. 7 agosto 2020, n. 145, che esclude in ogni caso dal beneficio le acquisizioni di veicoli immatricolati all’estero, ancorché successivamente reimmatricolati in Italia. Rigettate le osservazioni, la società impugnava il diniego unitamente agli atti presupposti, deducendo tre motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva impugnazione della clausola escludente. La disposizione contenuta nel decreto direttoriale, nell’escludere categoricamente (“in nessun caso”) i veicoli acquistati o immatricolati all’estero, prescrive un requisito di ammissione la cui carenza determina riflessi escludenti, configurandosi come clausola immediatamente escludente. Deve a tal fine richiamarsi la giurisprudenza secondo cui tale categoria ricomprende tutte le clausole del bando che prescrivano requisiti di ammissione la cui carenza produce effetti escludenti.
Nel caso di specie, la lesione derivava direttamente dalla previsione del decreto, atteso che l’operazione di acquisto del veicolo dalla casa costruttrice olandese era chiara sin dal principio, come risultava dal preventivo e dal successivo contratto di acquisto. Il provvedimento di diniego costituiva, pertanto, mera esecuzione meccanica della clausola, della quale la ricorrente avrebbe dovuto contestare la legittimità immediatamente, a pena di decadenza.
Il Collegio ha infine escluso che il denunciato contrasto con i principi del TFUE potesse giustificare la deroga al termine di impugnazione. La contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione europea, sia essa diretta o indiretta, si risolve in un normale vizio di violazione di legge, che determina la semplice annullabilità del provvedimento, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento.
Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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