Incarichi extragiudiziari non autorizzati del vigile del fuoco e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 504 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, in violazione del divieto di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, percepisce compensi per incarichi extraistituzionali non autorizzati risponde di danno erariale per la sola omissione del riversamento in favore dell’amministrazione di appartenenza delle somme così riscosse. Il principio vale anche per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli artt. 7 e 10 del d.P.R. n. 64/2012. Il pregiudizio va quantificato al lordo delle ritenute fiscali operate a titolo di acconto. La pendenza del recupero in autotutela mediante trattenute mensili non ancora definitive non determina carenza di interesse all’esercizio dell’azione della Procura contabile.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio innanzi alla Corte dei conti un vigile del fuoco, dipendente del Ministero dell’Interno, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale. La vicenda traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, dalla quale era emerso che il dipendente aveva espletato numerosi incarichi extraistituzionali in difetto della prescritta autorizzazione, per lo più in favore di una società, percependo un importo lordo di 13.150,00 euro.

Il convenuto eccepiva il difetto dell’elemento soggettivo, non avendo agito con l’intento di recare pregiudizio alle finanze pubbliche, e rilevava che l’amministrazione aveva già avviato un procedimento di recupero mediante trattenute mensili sullo stipendio, residuando un credito di soli 3.345,00 euro. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che vieta ai dipendenti pubblici lo svolgimento di attività professionali e l’assunzione di incarichi retribuiti non autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza, il compenso deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio dell’ente; l’omissione del riversamento integra responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione contabile. Tali principi sono estesi ai vigili del fuoco dagli artt. 7 e 10 del d.P.R. n. 64/2012 e dal decreto ministeriale del 17 luglio 2001.

Nel caso concreto, l’attività istruttoria ha accertato che il convenuto aveva svolto una serie di incarichi consistenti nella redazione di elaborati grafici, connotati da sostanziale continuità e non saltuarietà, in favore di una società con sede nella stessa provincia in cui prestava servizio. Per tali incarichi non era stata richiesta alcuna autorizzazione, né il compenso era stato riversato.

La Corte sottolinea che la mancata richiesta dell’autorizzazione ha impedito in radice ogni valutazione sui profili di conflitto d’interessi, sulla non continuatività dell’impegno e sulla sua saltuarietà. Le due autorizzazioni presenti agli atti, risalenti al 2003 e al 2015, si riferivano a specifici committenti e a specifici compiti, e non potevano essere estese alle successive attività.

Quanto alla quantificazione, il pregiudizio è stato correttamente determinato nell’importo lordo dei compensi, in conformità con le Sezioni Riunite n. 13/QM/2021, poiché le ritenute fiscali sono recuperabili dal percipiente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. L’eccezione di carenza di interesse è respinta: l’azione recuperatoria in autotutela, ancora in corso e non definitivamente conclusa, non preclude quella della Procura contabile, che persegue un titolo autonomo.

Sul piano soggettivo, la rappresentazione dei compensi nelle dichiarazioni fiscali, unita alla inescusabile leggerezza con cui il convenuto ha ritenuto le prime due autorizzazioni bastevoli per le attività successive, integra la colpa grave. Il recupero già effettuato per 7.175,00 euro va detratto in sede esecutiva, residuando all’attualità un importo di 5.975,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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