Istituzione della dirigenza e tetto del salario accessorio: nessuna deroga al limite del 2016 (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 165 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite al trattamento accessorio del personale previsto dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 costituisce un vincolo di finanza pubblica, derogabile solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, e continua a operare anche in presenza di processi di riorganizzazione dell’ente, ivi inclusa l’istituzione ex novo della dirigenza. Il tetto va considerato unitariamente con riferimento all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, senza distinzioni basate sulla categoria di personale o sull’imputazione contabile delle somme. La prima costituzione del fondo per la dirigenza, ai sensi dell’art. 57, comma 5, CCNL Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020, non determina un autonomo spazio finanziario aggiuntivo, ma richiede una riallocazione interna delle risorse nel rispetto del limite, eventualmente mediante economie compensative su altre categorie di personale. L’adeguamento in aumento del limite è consentito solo ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, in presenza di un effettivo incremento del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, nella misura strettamente necessaria a garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un parere in materia di contabilità pubblica. Il quesito riguardava la possibilità di rideterminare il tetto del salario accessorio fissato per l’anno 2016 dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, in occasione della nuova istituzione della qualifica dirigenziale, tenendo conto degli oneri aggiuntivi per il trattamento economico accessorio della dirigenza medesima. L’ente chiedeva inoltre di individuare il corretto parametro di riferimento finanziario, anche alla luce dell’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, che consente di incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa in caso di aumento del personale in servizio rispetto a quello rilevato al 31 dicembre 2018.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta, ritenendola fondata sotto il profilo soggettivo, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è stato considerato ammissibile perché attiene all’individuazione del limite quantitativo alle risorse destinabili al trattamento accessorio, materia riconducibile alla contabilità pubblica in senso dinamico, come delimitata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo ricordando che l’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 fissa un principio di invarianza del trattamento accessorio complessivo, ancorandolo all’importo del 2016. Tale limite, in quanto vincolo di finanza pubblica, opera con riguardo all’intero aggregato delle risorse, indipendentemente dalla categoria di personale interessata e dalle modalità di imputazione contabile. Ne consegue che l’istituzione di un fondo per la dirigenza di nuova introduzione non crea un autonomo spazio finanziario aggiuntivo, ma richiede una riallocazione interna delle risorse disponibili.
Quanto alla possibilità di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, la Corte ha richiamato l’art. 57, comma 5, CCNL Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020, applicabile anche dopo il CCNL del 16 luglio 2024. Tale disposizione consente all’ente privo di parametro storico interno di quantificare le risorse necessarie facendo ricorso a valori medi di enti comparabili, ma subordina la costituzione del fondo al rispetto dei limiti finanziari previsti dalla legge. La norma contrattuale non configura pertanto una deroga al tetto dell’art. 23, comma 2, né autorizza a sommarne automaticamente l’importo al limite del 2016.
La Sezione ha quindi esaminato l’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, precisando che esso introduce uno specifico meccanismo di adeguamento del limite, non una facoltà generale di incremento connessa alle scelte organizzative. L’adeguamento in aumento presuppone una variazione della consistenza del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2018 e deve essere determinato nella misura strettamente necessaria a garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del trattamento accessorio riferito all’anno 2018. La disposizione trova applicazione anche al personale dirigenziale, ivi inclusi i dirigenti a tempo determinato assunti ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000.
In conclusione, il Collegio ha affermato che la prima istituzione della dirigenza non determina automaticamente un aumento del limite del trattamento accessorio. L’adeguamento è possibile solo se l’istituzione comporta un effettivo incremento del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019. In mancanza di tali condizioni, l’ente è tenuto al rispetto del tetto complessivo dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, eventualmente attraverso economie compensative su altre categorie di personale.
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Nota della Redazione
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