Ottemperanza al giudicato e rinnovo integrale della commissione concorsuale (TAR Sicilia n. 2323 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esatto adempimento del giudicato e, ove l’Amministrazione abbia rinnovato la procedura con modalità difformi dal comando conformativo, dichiara la nullità degli atti posti in essere in violazione del giudicato. Le sopravvenienze di fatto o di diritto non sono in radice capaci di ostacolare la piena attuazione del giudicato, salvo il solo caso dell’impossibilità in rerum natura di cui all’art. 112, comma 3, c.p.a. Ove il giudicato abbia imposto la rinnovazione integrale della procedura concorsuale a partire dalla formazione di un diverso elenco di sorteggiabili, non è conforme al comando la nomina dei commissari mediante attingimento da liste formate per finalità diverse. La parte soccombente nel giudizio di cognizione è legittimata a proporre l’ottemperanza, ovvero a richiedere chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a.
Il Fatto
Un ricorrente agisce per l’ottemperanza alle sentenze con cui il TAR Sicilia, sede di Catania, aveva annullato una procedura concorsuale per ricercatore universitario, imponendo la rinnovazione integrale delle operazioni a partire dalla nomina della commissione. Dopo ulteriori vicende processuali, culminate nella declaratoria di nullità della pronuncia di primo grado e nella rimessione della causa al giudice di prime cure, il ricorrente riassume il giudizio e impugna i nuovi atti di nomina della commissione, deducendo che il Ministero ha proceduto mediante sorteggi effettuati su liste formate per finalità differenti.
Le Amministrazioni intimate resistono, sostenendo la sopravvenuta impossibilità di riattivare il meccanismo originario a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 240/2010 e della dismissione della piattaforma ministeriale, e qualificando la soluzione adottata come ragionevole e proporzionata. Si costituisce anche la controinteressata, eccependo il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione del giudicato formatosi sulle due pronunce da ottemperare. La prima ha affermato che il bando richiamava la legge n. 1/2009 e il decreto ministeriale in data 27 marzo 2009, e che la commissione doveva essere composta da un professore nominato dalla facoltà e da due professori ordinari sorteggiati da una lista di commissari eletti tra i professori ordinari del settore disciplinare oggetto del bando. Da qui la statuizione della rinnovazione integrale delle operazioni, con formazione di un diverso elenco di sorteggiabili.
La seconda pronuncia ha stabilito che le sopravvenienze non ostacolano l’attuazione del giudicato, salvo l’impossibilità in rerum natura, e che non erano ravvisabili fenomeni di consumazione della discrezionalità. Il Tribunale richiama Consiglio di Stato, IV, n. 902 del 2020 e Consiglio di Stato, VI, n. 484 del 2023 a sostegno dei limiti del giudizio di ottemperanza, che non può statuire un quid pluris rispetto al comando.
Sul piano processuale, la Corte affronta la questione della legittimazione. Ricorda l’orientamento secondo cui sono legittimate tutte le parti del giudizio di cognizione, non solo quelle vittoriose, poiché il giudicato fa stato tra tutte; la domanda relativa alla seconda sentenza può comunque qualificarsi come richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a.
Nel merito, il Tribunale rileva che la nuova nomina è avvenuta con modalità difformi dal comando conformativo, essendo stati utilizzati elenchi formati per finalità diverse. Non può il giudice dell’ottemperanza riesaminare profili ormai coperti dal giudicato. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’ordine alle Amministrazioni di dare esecuzione alle sentenze entro centoventi giorni dalla comunicazione, con declaratoria di nullità degli atti di nomina, dei verbali di sorteggio e del decreto rettorale posti in essere in violazione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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