Il giudicato amministrativo preclude la riproposizione di domande sulla cessazione dal servizio (TAR Lazio n. 5325 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accettazione di dimissioni dal servizio, seguita dall’acquiescenza dell’interessato al provvedimento e dalla mancata impugnazione dell’atto di convalida, determina il consolidamento della cessazione del rapporto di impiego, precludendone ogni successiva rimessione in discussione. L’intervenuto giudicato amministrativo, formatosi a seguito della decisione definitiva su tali atti, copre il dedotto e il deducibile, rendendo inammissibile ogni nuova domanda volta alla riammissione in servizio e all’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto. L’azione risarcitoria è infondata laddove manchi un accertato profilo di illegittimità provvedimentale o di illiceità comportamentale. La pretesa di riaprire la vicenda per un dedotto vizio del volere al momento delle dimissioni resta assorbita nel giudicato, qualora la questione sia stata già trattata nelle precedenti decisioni.

Il Fatto

Una magistrata, dopo aver rassegnato le dimissioni nel 2008, aveva revocato l’atto e successivamente ritirato la revoca, accettando espressamente il decreto ministeriale che aveva perfezionato la cessazione dal servizio. A distanza di anni, l’interessata ha adito il TAR per sentir accertare il diritto allo svolgimento del servizio sino all’attualità, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento del trattamento retributivo e la riammissione in ruolo. Il giudizio è stato integrato con motivi aggiunti avverso la delibera con cui il CSM aveva respinto l’istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti del 2008.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito l’iter procedimentale, rilevando come le precedenti decisioni giudiziarie — in particolare la pronuncia resa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato — avessero già definitivamente definito la vicenda. In quella sede era stata accertata l’acquiescenza dell’interessata al decreto di accettazione delle dimissioni, dichiarata con la nota del 21 ottobre 2008, e la portata convalidante della delibera CSM del 10 dicembre 2008, non impugnata in termini.

La Corte ha escluso che i documenti acquisiti con l’accesso successivo al 2019 potessero costituire sopravvenienze idonee a giustificare un riesame, trattandosi di atti già sottoposti al vaglio della giustizia amministrativa. Ha altresì ritenuto irrilevante il fax ministeriale concernente l’accettazione della revoca delle dimissioni, osservando che le determinazioni sullo stato del magistrato competono esclusivamente al CSM.

Quanto al dedotto stato di incapacità di intendere e di volere al momento delle dimissioni, il TAR ne ha rilevato l’assenza di prova e, comunque, la preclusione derivante dal giudicato, osservando che il profilo della mancata reiezione delle dimissioni rese in stato di disagio psico-fisico era stato trattato dalla sentenza del Consiglio di Stato citata, restando anch’esso assorbito nel giudicato. La Corte ha precisato che, a prescindere dalla qualificazione della posizione giuridica vantata, la vicenda è definita da decisioni irrevocabili e provvedimenti inoppugnabili.

La domanda risarcitoria è stata dichiarata infondata per assenza di illegittimità provvedimentale e di illiceità comportamentale. Il TAR ha infine rilevato il difetto di legittimazione passiva del CSM con riguardo alla condotta dell’ex Direttore Generale, l’insussistenza di un rapporto di dipendenza con il consigliere di cui era stata dedotta l’incompatibilità, e la prescrizione della pretesa risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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