Danno da perdita di chance e risarcimento per gara illegittima senza bando (TAR Sicilia n. 2300 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, divenuto definitivo, accerta l’illegittimità della condotta amministrativa ma non comporta automaticamente il sorgere dell’obbligo risarcitorio, occorrendo la verifica autonoma del danno ingiusto, del nesso eziologico e della riconducibilità del pregiudizio alla condotta. Nel caso in cui l’impresa lamenti di non essere stata invitata alla selezione, la situazione giuridica lesa coincide con la perdita della possibilità di conseguire l’aggiudicazione, non con la perdita del risultato. Il risarcimento va pertanto circoscritto al danno da perdita di chance, purché la possibilità perduta presenti un apprezzabile grado di concretezza, e non può estendersi al lucro cessante corrispondente all’integrale utile d’impresa. La liquidazione avviene per via equitativa ex art. 1226 cod. civ., applicando al valore complessivo del servizio un coefficiente di probabilità di aggiudicazione e una riduzione per l’ordinaria possibilità di reimpiego delle risorse aziendali.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, agisce per il risarcimento del danno subito per non essere stata invitata alla procedura negoziata senza bando indetta dal Comune resistente con determina n. 239/2022, nell’ambito della quale erano stati invitati cinque operatori applicando il principio di rotazione.
Impugnati gli atti dinanzi al TAR, il ricorso era stato respinto con sentenza n. 2484/2023. La decisione è stata poi riformata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 812 del 23 ottobre 2024, passata in giudicato, che ha annullato la gara ritenendo erronea la qualificazione dei successivi periodi contrattuali come proroghe tecniche: la lex specialis prevedeva veri e propri rinnovi, da computare nel valore dell’appalto. Esclusa la inefficacia del contratto per l’avanzato stato di esecuzione, la società propone ora l’azione ex art. 30, comma 5, cod. proc. amm., quantificando il pregiudizio in € 76.861,81 e chiedendo anche il danno curriculare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato incontroverso del giudicato sulla illegittimità della procedura. Tale accertamento, tuttavia, non esaurisce l’indagine: secondo il consolidato principio richiamato, l’annullamento dell’atto non fa sorgere automaticamente l’obbligo risarcitorio, dovendo verificarsi la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità della pubblica amministrazione.
Il pregiudizio allegato consiste nella perdita della possibilità di partecipare a una selezione che, ove correttamente indetta, avrebbe consentito di concorrere per l’affidamento. Viene quindi in rilievo il danno da perdita di chance, configurabile quale autonoma entità patrimoniale purché la possibilità perduta presenti un apprezzabile grado di concretezza e non si risolva in una mera aspettativa di fatto (Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 2021). Nel caso concreto la prova è raggiunta: rilevano la qualità di gestore uscente, l’esperienza consolidata nel settore, la conoscenza del contesto operativo e la disponibilità di una struttura imprenditoriale già organizzata. Sussiste altresì il nesso causale, poiché la perdita della possibilità deriva direttamente dalla scelta di indire una procedura negoziata senza bando.
Riconosciuto l’an debeatur, il Collegio esclude però che il risarcimento possa estendersi all’intero utile d’impresa. Manca la prova che, in una procedura aperta e competitiva, la ricorrente sarebbe risultata certamente aggiudicataria: la situazione lesa è la perdita della possibilità del risultato, non il risultato stesso. Infondata è dunque la prospettazione che assume a base di calcolo l’utile complessivamente conseguibile dalla commessa.
Quanto al quantum, si applica il criterio equitativo dell’art. 1226 cod. civ., per l’impossibilità di ricostruire ex post l’esito di una gara mai svolta. Assunto a parametro il valore complessivo del servizio — € 1.108.808,00, ottenuto rapportando l’importo quadrimestrale di € 211.201,66 a circa ventuno mesi — il Collegio individua un utile d’impresa del 5%, pari a € 55.440,00, e stima la probabilità di aggiudicazione nella misura del 25%, con un importo di € 13.860,00. Detrae poi una riduzione del 20% per l’ordinaria possibilità di reimpiegare risorse in altre attività, giungendo a € 11.088,00, e liquida equitativamente il danno in € 11.000,00, con rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
È invece respinta la domanda di danno curriculare: tale voce non sussiste in re ipsa e richiede specifica allegazione e prova delle conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio professionale e competitivo dell’impresa, nella specie non fornita. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’Amministrazione resistente, compensate rispetto al controinteressato non costituito.
Nota della Redazione
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