Il giudicato eseguito dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 421 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia comunque ottemperato al giudicato favorevole al ricorrente, rendendo inutile ogni ulteriore decisione nel merito. L’esecuzione tardiva del giudicato non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che resta conseguentemente tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, oltre agli accessori dovuti per legge e al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione. A fronte dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’eseguire quanto statuito, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia per ottenere l’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva spontaneamente a dare esecuzione alla sentenza, sebbene solo dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, dalla documentazione versata in atti, la materia del contendere risultava cessata, avendo l’Amministrazione ottemperato al giudicato, ancorché successivamente all’instaurazione del giudizio. Tale circostanza rendeva superfluo ogni approfondimento nel merito, non residuando alcuna utilità per la ricorrente da una pronuncia di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale ha ritenuto che l’avvenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non potesse privare la ricorrente del diritto alla rifusione delle spese, in quanto l’iniziativa giudiziale aveva comunque sortito l’effetto di sollecitare l’Amministrazione all’adempimento. La soccombenza dell’Amministrazione va pertanto affermata in relazione all’originaria inerzia, con conseguente condanna al pagamento delle spese in favore della ricorrente, determinata in misura forfettaria, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
La sentenza ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, e ordinato l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.