Annullata la nota comunale che ignora l’emendamento sulla transazione (TAR Lazio n. 3500 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione riscontra la diffida del privato diretta all’esecuzione di una deliberazione consiliare è affetto da difetto di istruttoria ove il dirigente ometta di valutare l’integrale contenuto dispositivo dell’atto richiamato, ivi compreso l’emendamento approvato in sede di adozione del medesimo. L’art. 21-quater della legge n. 241/1990 impone all’ufficio di tener conto di tutte le determinazioni consiliari effettivamente assunte, anche quando il loro contenuto ecceda la mera rideterminazione del corrispettivo. Ne deriva la caducazione della nota gravata e l’obbligo di rideterminarsi con adeguata motivazione sugli effetti dell’emendamento sulla pretesa transattiva del privato.
Il Fatto
La Cooperativa e il Condominio hanno chiesto al Comune di dare esecuzione alla deliberazione consiliare n. 8/2016, deducendo che le somme dovute dagli assegnatari per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà erano in realtà già corrisposte, per essere state versate ai proprietari delle aree in esito a condanne e transazioni risarcitorie.
Mancato il riscontro alla diffida trasmessa nel dicembre 2023, hanno proposto ricorso avverso il silenzio. Nelle more il Comune ha adottato la nota n. 3032 del 23 gennaio 2025, che ha escluso ogni trasformazione gratuita e quantificato il corrispettivo per alloggio. Avverso tale atto è stato proposto ricorso per motivi aggiunti, con contestuale domanda di condanna e, in subordine, di pronuncia costitutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il Comune, nel riscontrare la diffida, ha del tutto omesso di considerare l’avvenuta approvazione dell’emendamento presentato dal Sindaco in sede di adozione della delibera n. 8/2016, sul quale gli istanti avevano fondato la propria richiesta. Tale emendamento, stando al testo della deliberazione prodotto dallo stesso ente, consisteva nell’inserire al punto due del deliberato il reiteramento del contenuto della precedente delibera del 1997, con contestuale dichiarazione di non avere nulla a pretendere.
Il dirigente, al contrario, ha rappresentato la delibera n. 8/2016 come mera rettifica dell’importo dovuto da ciascun condomino per l’affrancazione, con scorporo della superficie del relitto demaniale. In tal modo l’amministrazione è incorsa in un palese difetto di istruttoria, per aver tralasciato un contenuto dispositivo che era stato oggetto di approvazione.
La circostanza che la delibera avesse ad oggetto anche la rideterminazione del corrispettivo non esime l’ufficio dall’obbligo di valutare le ricadute dell’emendamento, fosse anche per escludere, come sostenuto dall’ente, che esso comportasse l’impegno a stipulare un accordo transattivo. Gli effetti conformativi impongono al Comune di rideterminarsi sulla istanza del dicembre 2023, dando adeguatamente conto in motivazione degli effetti dell’emendamento.
Non hanno invece trovato accoglimento, pur astrattamente ammissibili in ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., la domanda di condanna all’emissione del provvedimento con detrazione delle somme versate e quella subordinata ex art. 2932 c.c.. La definizione dell’accordo transattivo resta riservata alla valutazione dell’amministrazione, nei termini indicati. Le spese del giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.