Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla ricostruzione di (TAR Sicilia n. 2065 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva presso la sede legale dell’Amministrazione. Formatosi il giudicato e non risultando alcun adempimento, il ricorso è fondato e va accolto, con ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alla decisione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica anteriore. È legittima, in caso di persistente inadempimento, la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, individuato nel titolare della struttura competente per materia.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina una pronuncia di condanna all’integrale riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità di servizio maturata nei periodi pre ruolo, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011, e alla conseguente rettifica del decreto di ricostruzione di carriera.

Notificata la sentenza in forma esecutiva e attestato il passaggio in giudicato, l’Amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’omessa esecuzione dell’attività dovuta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere specifiche difese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato anzitutto il presupposto processuale dell’azione di ottemperanza, verificando l’esistenza di un titolo esecutivo definitivo e la decorrenza del termine dilatorio. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario mediante attestazione della cancelleria competente.

La notifica in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data antecedente alla proposizione del ricorso. Ne consegue che, quando l’azione è stata intrapresa, era già decorso il termine di centoventi giorni prescritto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.

Accertata la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio, il Collegio ha rilevato la persistente inerzia dell’Amministrazione. Non è emerso alcun adempimento successivo al giudicato, con la conseguenza che il ricorso è stato ritenuto fondato e meritevole di accoglimento.

Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla decisione entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, incaricato di comunicare tempestivamente l’insediamento alla Segreteria della Sezione e di compiere ogni atto necessario all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di novanta giorni.

Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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