Ottemperanza e giudicato sulla Carta docente (TAR Campania n. 5095 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale Amministrativo Regionale, accertato il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, ordina all’Amministrazione l’esecuzione del dispositivo, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’eventualità di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfo, se anteriore.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, per l’importo di cui alla sentenza. Il provvedimento, non impugnato, era passato in giudicato, come attestato da apposita certificazione di cancelleria. Constatata l’inerzia dell’Amministrazione, la parte interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.: il giudicato è attestato dalla certificazione di cancelleria e il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, risulta inutilmente decorso.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ordina all’Amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo nel termine di sessanta giorni, designando sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza.
Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Tribunale ne accoglie l’istanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo equo il parametro dell’interesse legale sulla somma dovuta. Sul punto, precisa che le astreintes, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’insediamento del Commissario o al giorno del soddisfo, se precedente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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