Tardiva declaratoria di inefficacia della SCIA in variante e poteri comunali (TAR Sicilia n. 2207 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di legge per la verifica della SCIA, l’amministrazione non può dichiararne tardivamente l’inefficacia qualificando ex post l’intervento come non assentibile, poiché in tal modo si introdurrebbe un potere inibitorio permanente e indeterminato, contrario ai principi di tipicità, proporzionalità e ragionevolezza. Un simile intervento è ammesso soltanto nelle forme dell’autotutela, con comparazione dell’affidamento del privato. Le opere di sistemazione degli spazi esterni, i pergolati e la diversa collocazione di una piscina pertinenziale, di volume inferiore al 20% del fabbricato, non integrano violazione dei parametri edilizi e ricadono nell’edilizia libera o nel regime della pertinenza. La disciplina delle distanze di cui all’art. 873 cod. civ. non preclude al preveniente di costruire sul confine.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Villabate munito di concessione edilizia in sanatoria e di successivi titoli abilitativi, presentava l’8.11.2024 una SCIA in variante ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. Sicilia n. 16/2016. La segnalazione riguardava una modifica della distribuzione interna al piano primo, una lieve variazione delle aperture e dei prospetti, la diversa sistemazione degli spazi esterni con due pergolati e un diverso posizionamento della piscina interrata. Dopo aver eseguito e completato le opere, il ricorrente riceveva dal Comune, il 31.03.2025, un provvedimento di improcedibilità e inammissibilità della SCIA, motivato sul rilievo che i manufatti a confine non rispettavano il distacco minimo di tre metri previsto dall’art. 873 cod. civ.
Il Comune dichiarava così l’inefficacia e l’irricevibilità della segnalazione, annullandola e archiviandola d’ufficio, a quasi cinque mesi dal deposito. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, che accoglieva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nella legittimità della dichiarazione di inefficacia di una SCIA in variante, adottata dal Comune oltre il termine previsto dalla legge. Richiamando la recente pronuncia del C.G.A. n. 66/2026, il Tribunale ribadisce che non può condividersi l’approccio secondo cui l’amministrazione, scaduto il termine, potrebbe ancora intervenire qualificando ex post l’intervento come non assentibile e disconoscerne gli effetti in qualsiasi tempo.
Un simile modo di procedere introdurrebbe per via interpretativa un potere inibitorio permanente e indeterminato, che il legislatore non ha voluto, in contrasto con i principi di tipicità, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Nel caso concreto, precisa il TAR, il Comune, invece di agire in via di autotutela ove ne ricorressero i presupposti, ha tardivamente e illegittimamente dichiarato l’inefficacia e l’irricevibilità della SCIA.
Il Tribunale ritiene fondate anche le ulteriori censure. La diversa sistemazione degli spazi esterni e la realizzazione dei due pergolati rientrano tra gli interventi di edilizia libera, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. Sicilia n. 16/2016, dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 19 e 19-bis legge n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 6, comma 1, lett. e) ter, quater e quinquies, d.P.R. n. 380/2001 e con il D.M. 2 marzo 2018.
Quanto alla diversa allocazione della piscina, la stessa era già munita di titolo e, sotto il profilo edilizio, si pone come mera pertinenza del corpo di fabbrica, avendo volume inferiore al 20% del fabbricato principale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato Sez. II n. 1183 del 2026, secondo cui l’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni, a corredo esclusivo della proprietà, non possedendo autonomia immobiliare, va considerata pertinenza dell’immobile principale, senza aumento del carico urbanistico.
Infine, il dedotto profilo della distanza dal confine non risulta pertinente. Trova applicazione il principio della prevenzione disciplinato dal codice civile, che non preclude al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, come affermato da Cass. civ. Sez. II n. 26713 del 2020. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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