Canone e contributo di estrazione: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 1709 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla determinazione del canone di concessione e del contributo di estrazione dovuti per la coltivazione di cave ricomprese tra gli agri marmiferi comunali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando il dovuto non sia fissato in esito a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, ma mediante accertamenti tecnici su presupposti fattuali di carattere economico-aziendale. L’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, con eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi: tale segmento resta assoggettato alla regola generale di riparto fondata sulla presenza di diritti soggettivi o interessi legittimi. Il contributo di estrazione, avendo natura corrispettiva e non tributaria, è riconducibile alla medesima eccezione. Ne segue l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo avverso la scheda merceologica e la conseguente quantificazione di canone e contributo.
Il Fatto
Una società esercente attività estrattiva impugnava dinanzi al TAR Toscana la scheda merceologica e le determinazioni con cui il Comune di Carrara aveva quantificato il canone di concessione e il contributo di estrazione per una cava composta in parte da agri marmiferi comunali e in parte da beni estimati. La società contestava l’insufficienza dell’istruttoria, l’utilizzo di valori disallineati, la sopravvalutazione dell’incidenza della porzione di agro marmifero e l’applicazione dell’aliquota del 10% per il contributo di estrazione anche ai beni estimati.
Il Comune di Carrara si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, per la natura non autoritativa degli atti gravati, richiamando precedenti dello stesso Tribunale. La ricorrente si dichiarava remissiva sulla giurisdizione, prendendo atto della giurisprudenza consolidata del TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Il percorso argomentativo muove dall’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ma con espressa eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Per tale ultimo segmento opera la regola generale di riparto, che guarda alla presenza di diritti soggettivi o interessi legittimi secondo l’art. 7 cod. proc. amm. e la giurisprudenza costituzionale. Viene richiamata sul punto la Corte cost. n. 204 del 2004, che àncora la giurisdizione esclusiva alla presenza di esercizio di pubblico potere.
Il Tribunale richiama la sintesi delle Sezioni Unite n. 4803 del 2020: in materia di concessioni demaniali, le controversie su indennità, canoni e corrispettivi riservate al giudice ordinario sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento dell’Amministrazione a tutela di interessi generali. Resta invece attratta alla giurisdizione amministrativa la lite che coinvolga l’azione autoritativa sul rapporto concessorio, ovvero provvedimenti di cui si chieda la disapplicazione o l’annullamento, o che investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto.
Nel caso concreto, la determinazione del dovuto non avviene in esito a valutazioni discrezionali, ma attraverso accertamenti tecnici relativi a presupposti fattuali di carattere economico-aziendale, ossia attraverso l’accertamento della qualità della produzione di ciascuna cava e il suo prezzamento. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 8382 del 2020 e i precedenti del TAR Toscana, secondo cui l’accertamento dei diritti e degli obblighi economici inerenti al rapporto concessorio è devoluto al giudice ordinario quando operato sulla scorta di criteri scevri di profili di discrezionalità amministrativa.
I provvedimenti impugnati sono tra loro collegati secondo una consequenzialità procedimentale e logica e sono volti alla determinazione quantitativa di canone e contributo. La questione afferisce unicamente alle modalità e al risultato dell’istruttoria per la loro rideterminazione: le parti sono poste in posizione paritetica e la ricorrente non è soggetta ad alcun potere di matrice pubblicistica. Il contributo di estrazione ha, del resto, natura corrispettiva e non tributaria, come riconosciuto dalla Corte cost. n. 89 del 2018. Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, dinanzi al giudice ordinario la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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