Legittima l’interdittiva antimafia fondata su contiguità familiari con la ‘ndrangheta (TAR Lombardia n. 1121 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva e il diniego di iscrizione nella White List possono fondarsi su un quadro indiziario che valorizza la contiguità familiare e commerciale dei vertici aziendali con soggetti vicini alla criminalità organizzata. L’accertamento non richiede la prova dell’avvenuta occupazione mafiosa dell’impresa né l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari. Gli elementi raccolti vanno valutati in modo unitario e non atomistico, e possono essere risalenti nel tempo, purché compongano un quadro complessivo dal quale risulti attendibile, per la logica del più probabile che non, il pericolo attuale e concreto di condizionamento. I termini per la conclusione del procedimento hanno natura meramente ordinatoria.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore dell’edilizia e del movimento terra, presentava nel maggio 2019 alla Prefettura di Milano istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi, la c.d. White List. Sollecitava più volte l’evasione della pratica senza ottenere riscontro.

Con nota dell’11 marzo 2022 la Prefettura comunicava i motivi ostativi all’iscrizione e il preavviso di interdittiva ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Nonostante le memorie difensive, il 6 maggio 2022 adottava il diniego di iscrizione e la contestuale informazione antimafia interdittiva ex artt. 84, comma 4, 91, comma 6, e 94 d.lgs. n. 159/2011, ravvisando il pericolo attuale e concreto di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Seguivano l’annotazione nel Casellario Informatico da parte dell’ANAC e la contestazione di addebito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Da qui il ricorso, con istanza cautelare respinta e appello cautelare rigettato dal Cons. Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo ai termini procedimentali. Ribadisce il principio, ius receptum, secondo cui i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e dall’art. 3 d.P.C.M. 18 aprile 2013 hanno natura ordinatoria. Il loro superamento non consuma il potere dell’Amministrazione né determina l’illegittimità dell’atto tardivo. La complessità degli accertamenti giustifica il tempo impiegato. Quanto al termine di 60 giorni, la sentenza accerta che il preavviso è stato notificato l’11 marzo 2022, sicché il provvedimento del 6 maggio risulta tempestivo.

Sul secondo profilo, il Tribunale richiama i confini del potere prefettizio. L’interdittiva anticipa la soglia di difesa sociale: non obbedisce ad accertamenti di responsabilità penale, ma a finalità cautelari e preventive. È sufficiente il tentativo di infiltrazione, anche se non realizzato. Gli elementi non vanno osservati in modo atomistico, ma in un quadro complessivo in cui ogni dato acquista valore in connessione con gli altri. La P.A. può valorizzare i rapporti di parentela tra titolari e familiari contigui ad associazioni mafiose, se lasciano ritenere che vi sia una regìa familiare dell’impresa.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene il quadro indiziario puntuale e coerente. La rinuncia della titolare a percepire gli utili, in un contesto di bilanci positivi, appare incoerente con la logica imprenditoriale e indice di una presenza inconsistente. Viene valorizzato l’impiego di un’amministratrice presso una società attigua alla ‘ndrangheta e i legami dei fratelli con sodalizi mafiosi, accertati da sentenze e provvedimenti giudiziari richiamati nel provvedimento prefettizio.

Quanto alla risalenza nel tempo dei fatti, il Collegio ricorda che essi possono essere utilizzati purché compongano un quadro indiziario complessivo. Il mero decorso del tempo non fa perdere il requisito dell’attualità del pericolo, occorrendo fatti nuovi positivi e il loro consolidamento.

Infine, è respinta la censura sul contraddittorio e sull’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011: le misure di prevenzione collaborativa presuppongono tentativi di infiltrazione riconducibili ad agevolazione occasionale, requisito che nel caso difetta per la sistematicità dei contatti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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