Trasformazione della gara in asta al ribasso per effetto dei criteri tabellari (TAR Puglia n. 421 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante, nell’ambito di una procedura aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è tenuta, ai sensi dell’art. 108, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, a valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta, individuando criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. È illegittima la lex specialis che qualifichi come criteri tabellari – ossia meritevoli di punteggi fissi e predefiniti – elementi di valutazione tipicamente discrezionali, quali la pregressa esperienza, le proposte di miglioramento e la qualità del gruppo di lavoro, poiché tale qualificazione neutralizza ogni confronto qualitativo e trasforma la gara in una mera gara al prezzo più basso, in contrasto con la natura intellettuale e fiduciaria delle prestazioni richieste.

Il Fatto

Una società di consulenti del lavoro impugnava la deliberazione di aggiudicazione del Lotto 2 di una procedura aperta, relativo al servizio di consulente del lavoro e di elaborazione buste paga, bandito dalla ASL per le esigenze della propria società in house. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.

All’esito delle operazioni di gara, la ricorrente, che aveva sollecitato senza esito l’annullamento in autotutela, si classificava al quinto posto, mentre l’aggiudicataria otteneva un punteggio complessivo di 95 punti. La ricorrente contestava la legittimità della lex specialis e l’operato della commissione, deducendo che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica erano stati erroneamente qualificati come tabellari, con conseguente attribuzione automatica dei punteggi e vanificazione del confronto qualitativo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 e l’eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria. Il collegio ha rilevato che il disciplinare di gara, pur prevedendo formalmente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva di fatto neutralizzato ogni confronto qualitativo, trasformando la selezione in una mera gara al prezzo più basso.

In particolare, l’art. 18.1 del disciplinare aveva qualificato come criteri tabellari elementi tipicamente discrezionali, come la pregressa esperienza specifica, le proposte di miglioramento e le qualità del gruppo di lavoro. Tale erronea qualificazione aveva indotto la commissione ad abdicare al proprio ruolo valutativo, attribuendo in modo automatico e acritico il punteggio massimo a quasi tutti i concorrenti, senza alcuna comparazione.

La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 108, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, deve valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Tale modus operandi ha vanificato la ratio della norma, determinando una evidente distorsione del meccanismo concorrenziale.

Il TAR ha infine disatteso la tesi dell’amministrazione secondo cui la qualificazione dei criteri rientrerebbe nella sua discrezionalità, osservando che tale discrezionalità ha comportato la minus valutazione del profilo intellettuale dei servizi richiesti. Gli esiti della gara sono stati pertanto invalidati, con conseguente riedizione della procedura secondo un criterio di aggiudicazione coerentemente applicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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