Ottemperanza per inerzia amministrativa: obbligo di esecuzione della carta docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 975 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, constatata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere all’esecuzione della sentenza, mediante l’adozione degli atti necessari. L’ordine è assistito dalla nomina di un commissario ad acta, che interviene in sostituzione dell’amministrazione in caso di protrarsi dell’inottemperanza, e dalla fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, per le annualità indicate. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non sollevava alcuna contestazione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando il presupposto dell’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, mediante l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Considerata l’inerzia dell’amministrazione, ha disposto la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza, individuandolo nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con l’obbligo di provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di trenta giorni.
Il Collegio ha inoltre fissato una penalità di mora nella misura di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, assumendo come dies ad quem il giorno dell’esecuzione o dell’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, in considerazione del carattere seriale della controversia (cfr. Cons. di Stato, III, 25.3.2016, n. 1247).
Nota della Redazione
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