Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: spettano anche interessi e rivalutazione (TAR Toscana n. 1496 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla carta docente è fondato quando l’amministrazione abbia corrisposto la sola sorte capitale e non anche gli interessi e la rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994. La mancata corresponsione delle spese di lite al difensore antistatario è irrilevante, poiché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Decorso il termine di art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 senza esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina, ove occorra, il Commissario ad acta.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza del 26 febbraio 2025, l’accertamento del diritto alla carta docente per l’importo annuo di euro 500,00, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994. Il Ministero dell’istruzione e del merito era condannato a mettere a disposizione la carta per consentirne la fruizione, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

Notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva, la sentenza non era integralmente eseguita. La ricorrente attestava il pagamento della sola sorte capitale, non anche degli accessori del credito. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo le misure attuative del giudicato e la nomina del Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che non risultava dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto. L’amministrazione aveva versato unicamente la sorte capitale, lasciando insoddisfatta la parte relativa a interessi e rivalutazione riconosciuta dal titolo esecutivo.

Il TAR ha dichiarato irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha osservato che in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa, come affermato da TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192 del 2022, TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 2491 del 2021 e TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020.

Nessun ostacolo normativo si frapponeva alla corresponsione: il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo gli accessori del credito con le modalità indicate in sentenza. Assegnato il termine di 30 giorni per l’esecuzione, il Collegio ha nominato il Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia, con ulteriore termine di 60 giorni e possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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