Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1497 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare esecuzione al giudicato formatosi su sentenza di condanna dell’amministrazione al riconoscimento della Carta docente. L’inottemperanza si configura anche quando non sia provata la materiale corresponsione di quanto dovuto, restando irrilevante la mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite, poiché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di inerzia, nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, era stato accertato il diritto del ricorrente a ottenere la Carta docente, per l’importo annuo e gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta stessa.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. A nulla rileva, in senso contrario, l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite.
Sul punto il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa, come affermato dai precedenti citati (TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192/2022; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 2491/2021; TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 79/2020).
La corresponsione delle somme non incontra ostacoli normativi: il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto ed è stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo la Carta docente con le modalità e gli accessori indicati in sentenza. Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione per provvedere. Per il caso di decorrenza infruttuosa, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con termine di 60 giorni, potendo questi avvalersi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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