Prescrizione decennale del credito per prelievo supplementare latte e nullità della cartella (TAR Emilia-Romagna n. 383 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito derivante dal prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario non costituisce una prestazione periodica, ma una misura patrimoniale imposta per salvaguardare il sistema delle quote latte. Ad esso si applica pertanto il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., e non quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., né quello quadriennale di cui all’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/95, che disciplina esclusivamente la prescrizione delle azioni giudiziarie e non i crediti azionati in via amministrativa autoritativa. Ai fini del computo del termine occorre considerare l’effetto interruttivo determinato dal ricorso proposto dal debitore, che permane per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza, nonché i periodi di sospensione previsti dall’art. 8-quinquies, comma 10, del d.l. n. 5/2009 e dall’art. 68 del d.l. n. 18/2020. Decorso il termine decennale senza che l’Amministrazione dimostri interruzioni valide, la successiva cartella di pagamento è nulla per estinzione del credito.
Il Fatto
Una società agricola produttrice di latte ha impugnato dinanzi al TAR la cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per il recupero del prelievo supplementare relativo alla campagna 2007/2008, per un importo complessivo di circa 238.000 euro. La società ha dedotto, tra i vari motivi, l’avvenuta prescrizione del credito, sostenendo l’applicabilità alternativa dei termini quadriennale, quinquennale o decennale e ha chiesto l’annullamento della cartella e degli atti presupposti. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato prioritariamente il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo la sua eventuale fondatezza assorbente rispetto alle ulteriori censure. Richiamando l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, il TAR ha escluso l’applicabilità del termine quinquennale, poiché il prelievo supplementare non costituisce un debito periodico, e ha parimenti escluso il termine quadriennale di cui all’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/95, che riguarda solo la prescrizione delle azioni giudiziarie e non i crediti riscossi in via amministrativa. Ha quindi affermato l’operatività del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.
Il Collegio ha poi ricostruito la vicenda temporale del credito, rilevando che l’avviso di pagamento di AGEA era stato notificato alla società il 21 luglio 2009 e che il termine era stato interrotto dal ricorso proposto avverso tale atto, definito con sentenza di inammissibilità del 1° marzo 2010, passata in giudicato per mancata appellazione. Ha inoltre considerato i periodi di sospensione previsti dalla normativa sul trasferimento dei ruoli all’agente della riscossione e da quella emergenziale COVID-19. Tra l’intimazione del 2009 e la notifica della cartella di pagamento del 2025 risultavano decorsi circa 13 anni, al netto delle sospensioni, con conseguente maturazione della prescrizione decennale.
Il TAR ha infine escluso che potesse avere efficacia interruttiva il diverso giudizio instaurato avverso il decreto di rateizzazione, nel quale l’Amministrazione non si era nemmeno costituita, evidenziando il suo disinteresse per il credito. Non avendo la parte resistente fornito adeguati riscontri documentali per confutare l’assunto della ricorrente, il Collegio ha accolto il ricorso e dichiarato nulla la cartella di pagamento, compensando le spese di lite e ponendo il contributo unificato a carico dell’agente della riscossione.
Nota della Redazione
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